COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SABBATINI ALBERTO SEGUITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 18.4.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SABBATINI ALBERTO SEGUITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 18.4.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SABBATINI Alberto, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare insultava l’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Gabicce Gradara chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, nell’occasione, non avrebbe né insultato né offeso l’arbitro, ma si sarebbe limitato a fargli notare l’eccessiva severità del provvedimento di espulsione dallo stesso adottato nei suoi confronti, nonché la disparità di trattamento per situazioni analoghe nel corso della medesima gara, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Sabbatini Alberto responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) espressione offensiva rivolta all’arbitro; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice sportivo; • visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Gabicce Gradara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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