COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 20 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. DONKEYS AGNONE – AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE (REGOLARITA’ DELLA GARA) – C.U. N. 107 (GARA VOLTURINO – DONKEYS AGNONE DEL 10.05.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 15^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 20 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. DONKEYS AGNONE – AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE (REGOLARITA’ DELLA GARA) - C.U. N. 107 (GARA VOLTURINO – DONKEYS AGNONE DEL 10.05.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B - 15^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letti il ricorso e le controdeduzioni della società controparte depositate in sede di discussione, sentita la società ricorrente e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società Donkeys Agnone ha chiesto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Volturino, adducendo sostanzialmente l’erroneità di alcune decisioni arbitrali a seguito di pressioni esercitate dai tesserati del Volturino ed il clima che si era creato a seguito degli accadimenti verificatisi dopo la realizzazione della seconda rete da parte del Donkeys Agnone, prima convalidata e poi annullata dall’arbitro. Premesso che dagli atti del reclamo di tali presunte pressioni non emerge alcuna prova, va rilevato, ad ogni buon conto, che l’ Organo di Giustizia Sportiva può valutare l’applicazione del disposto del comma 4 dell’art. 17 del C.G.S., nel quale è prevista anche l’adozione del provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara, sanzione richiesta dalla ricorrente, esclusivamente in presenza di fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici e che hanno avuto influenza decisamente ostativa alla regolarità di svolgimento della gara. Nel caso in trattazione i fatti da valutare riguardano decisioni arbitrali di natura meramente tecnica, quali l’annullamento di una rete e la concessione di un calcio di rigore (decisioni assunte dal direttore di gara in piena autonomia come risulta dal referto e relativo supplemento e dagli altri documenti ufficiali, in mancanza – si ribadisce – della prova della eventuale coercizione subita dall’arbitro), che per quanto in precedenza esposto non permettono a questa Corte Sportiva di poter entrare nel merito e di conseguenza di non poter irrogare sanzioni a carico della società appellata. Con riferimento, poi, alla presunta rissa denunciata dalla società reclamante, si evidenzia che nel rapporto arbitrale è espressamente riportato che la discussione tra i calciatori delle squadre non è degenerata in rissa. Si rammenta a tale proposito che la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente, e che una volta verificatasi ed accertata porta alla applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le società partecipanti. Quanto sopra porta a rigettare il ricorso con conferma del risultato della gara giocata il 10 maggio 2015. Stante il contenuto delle dichiarazioni rese a verbale in sede di audizione dal Presidente della società ricorrente, questa Corte Sportiva ritiene di dover trasmettere copia degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello respinge il reclamo. Dispone la trasmissione di copia degli atti alla procura Federale per quanto di competenza in merito alle risultanze degli atti. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società Donkeys Agnone.
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