COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 14.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. SAN PAOLO SOLBRITO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 44 del 23/04/15 della Delegazione Provinciale di Asti in ordine alla gara COSTIGLIOLE – SAN PAOLO SOLBRITO disputata il 19/04/2015 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 14.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. SAN PAOLO SOLBRITO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 44 del 23/04/15 della Delegazione Provinciale di Asti in ordine alla gara COSTIGLIOLE – SAN PAOLO SOLBRITO disputata il 19/04/2015 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A Con reclamo, spedito a mezzo raccomandata in data 02/05/15, la U.S.D. SAN PAOLO SOLBRITO contesta la squalifica per tre gare inflitta ai propri giocatori FRANCONIERE Salvatore e VENTURELLO Stefano e quella per otto gare inflitta al giocatore PITZALIS Davide con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n° 44 del 23/04/15 della Delegazione Provinciale di Asti sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara COSTIGLIOLE – SAN PAOLO SOLBRITO, disputata il 19/04/15 nell’ambito del Girone A del Campionato di Terza Categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38, n° 2 del C.G.S.; considerato che il mancato rispetto del termine procedurale suddetto preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare inflitta dal Giudice Sportivo a FRANCONIERE Salvatore e VENTURELLO Stefano, nonché quella per OTTO gare inflitta a PITZALIS Davide, tutti giocatori della U.S.D. SAN PAOLO SOLBRITO.
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