COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 14.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BARATTI Maurizio e TUCCI Antonio, rispettivamente calciatore attualmente tesserato e dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti per la società A.S.D. SPARTA NOVARA e della società medesima per rispondere i primi della violazione di cui all’art. 1 comma 1. (ora 1 bis comma 1) e 10 comma 2 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 14.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BARATTI Maurizio e TUCCI Antonio, rispettivamente calciatore attualmente tesserato e dirigente accompagnatore all'epoca dei fatti per la società A.S.D. SPARTA NOVARA e della società medesima per rispondere i primi della violazione di cui all'art. 1 comma 1. (ora 1 bis comma 1) e 10 comma 2 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 17.2.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. BARATTI Maurizio per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza, in particolare per aver partecipato a due gare del Campionato di Serie C1 Calcio a 5 Piemonte, ossia SPARTA NOVARA – SPRING TEAM del 20.9.2014 e ASA EVENTI – SPARTA NOVARA del 27.9.2014 per la SPARTA NOVARA senza essere tesserato per tale Società; il sig. TUCCI Antonio per aver contravvenuto ai doveri di lealtà probità e correttezza e segnatamente per aver attestato, contrariamente al vero, nelle distinte delle gare sopra indicate che il sig. BARATTI era tesserato per la A.S.D. SPARTA NOVARA; la società SPARTA NOVARA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare addebitata ai propri tesserati. Il presente procedimento trae origine da un esposto inviato via e mail il 12.10.2014 alla Procura Federale con cui la società SPRING TEAM Calcio a 5 segnalava come, a seguito di provvedimento del Giudice Sportivo che sanzionava il BARATTI e la società SPARTA NOVARA per irregolare partecipazione ad una gara del calciatore per difetto di tesseramento, si fosse omesso di radicare un procedimento disciplinare volto ad accertare e sanzionare eventuali partecipazioni del suddetto calciatore ad altre gare. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 20.3.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Antonio TUCCI e la Società deferita in persona del Presidente sig. MONTALENTI Gudenzio. Restava assente, senza giustificare alcun impedimento, il sig. BARATTI Maurizio. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Venivano, dunque, formalizzati accordi con il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 20 a carico del sig. TUCCI, ammenda per € 60,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica a carico della società SPARTA NOVARA. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva altresì l’applicazione della squalifica per due giornate a carico del sig. BARATTI Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. In allegato ad e mail del 5.5.2015, la Procura Federale inoltrava nota della Procura Generale dello Sport in cui si esprimeva il “nulla osserva” in merito agli accordi di cui sopra. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda le posizioni per cui è intervenuto l'accordo tra le parti, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e pertanto vanno omologate. Per quanto riguarda il BARATTI, le indagini svolte consentono di ritenerne acclarata la responsabilità relativamente ai fatti per cui è stato disposto il deferimento. Entrambe le distinte di gara relative alle partite sopra indicate riportano il nominativo del calciatore deferito che, peraltro, risulta tesserato per lo SPARTA NOVARA solo a far data dal 9.10.2014 come si evince dalla documentazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti. L'entità della sanzione richiesta dal Procuratore Federale appare congrua alla gravità dei fatti. P. Q. M. Il Tribunale Federale, − visto l'accordo intercorso tra le parti, applica al sig. TUCCI Antonio la sanzione dell'inibizione per giorni 20 ed alla società A.S.D. SPARTA NOVARA la sanzione dell’ammenda per € 44 60,00 (sessanta0) nonché la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel prossimo campionato; − dichiara il sig. BARATTI Maurizio responsabile della violazione ascritta e per l'effetto infligge al medesimo la sanzione della squalifica per due turni di gara.
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