COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 21.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società BVS BASSA VALSUSA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 46 del 30.04.2015 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara BVS – PARADISO disputata in data 18.04.2015, Campionato Juniores Provinciali girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 21.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società BVS BASSA VALSUSA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 46 del 30.04.2015 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara BVS - PARADISO disputata in data 18.04.2015, Campionato Juniores Provinciali girone A Con ricorso inviato in data 06.05.2015, la Società BVS Bassa Valsusa si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Schiavello Simone con la squalifica per dieci gare per essere venuto alle mani con calciatore avversario ed avergli rivolto un’espressione razzista. La Società ricorrente chiede l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica.Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.La società ricorrente contesta che il proprio giocatore abbia posto in essere la condotta contestata. Tanto con riferimento al gesto violento quanto con riguardo alle espressioni a sfondo razzista. Il referto arbitrale è puntuale e sufficientemente dettagliato e riporta circostanze gravi e percepite in modo inequivoco dal direttore di gare, posizionato “vicino ai giocatori” e pertanto in posizione ideale per la miglior osservazione delle condotte.Non vi è alcun elemento per sostenere in modo inequivoco la totale mala fede del direttore di gara, al punto da ritenere che abbia redatto atti falsi. Non idonea a tal fine appare la dichiarazione allegata al ricorso.Ciò precisato, non può dubitarsi che l’espressione “tornatene al tuo paese Marocchino di merda”, riportata nel referto arbitrale, sia condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S.La sanzione è certamente assai afflittiva ma è stata correttamente applicata dal giudice sportivo posto che la norma di riferimento non consente di irrogare sanzioni inferiori a quella disposta.L’espressione offensiva a contenuto razzista è sanzionata dall’art. 11 del C.G.S. recentemente modificato proprio nell’ottica di inasprire la sanzione e di rendere assai incisiva la conseguenza disciplinare del comportamento discriminatorio. La pesante sanzione è frutta di precisa scelta “legislativa”, volta a conferire una indubbia portata deterrente alla norma.E’ pertanto preclusa dalla norma la possibilità di applicare una sanzione inferiore, come invocato dalla società ricorrente, posto che la squalifica per dieci gare rappresenta il minimo assoluto che può essere irrogato per i comportamenti discriminatori .La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata.Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della BVS BASSA VALSUSA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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