COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 07 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 06 Febbraio 2015 (prot. 1122PF 13-14) nei confronti di: – DI LONARDO Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD FOOTBALL PARTY; per rispondere: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1, nuovo C.G.S.) per aver partecipato in posizione irregolare alla gara del campionato provinciale giovanissimi, Valentino Mazzola Carotino – ASD Football Party, sotto il nome di Leggieri Antony, il cui nominativo figurava nella distinta gara presentata all’arbitro.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 07 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 06 Febbraio 2015 (prot. 1122PF 13-14) nei confronti di: - DI LONARDO Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD FOOTBALL PARTY; per rispondere: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1, nuovo C.G.S.) per aver partecipato in posizione irregolare alla gara del campionato provinciale giovanissimi, Valentino Mazzola Carotino – ASD Football Party, sotto il nome di Leggieri Antony, il cui nominativo figurava nella distinta gara presentata all’arbitro. Fatto Con delibera del 26.02.2014, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto disponeva la trasmissione alla Procura Federale degli atti relativi alla gara del campionato provinciale Giovanissimi Valentino Mazzola Carosino – ASD Football Party del 22.02.2014 al fine di valutare il comportamento tenuto dai tesserati in merito alla partecipazione del Sig. Di Lonardo Giuseppe alla gara di cui innanzi sotto il nome di altro calciatore, tale Leggieri Antony. A seguito di tale rimessione, la Procura Federale affidava le necessarie indagini ad un Suo collaboratore, il quale acquisiva gli atti della gara ed il referto arbitrale, e procedeva alle audizioni del Sig. Giuseppe Marangella, dirigente accompagnatore della ASD Football Party, e del Sig. Giuseppe Di Lonardo. Nel corso della detta audizione, il Sig. Di Lonardo ammetteva di aver preso parte alla gara sotto falso nome. Con lettera racc. a/r del 16/02/2015 il Tribunale Federale Territoriale Puglia convocava il deferito per l’udienza del 23.03.2015, successivamente differita a quella del 13.04.2015, alla quale compariva esclusivamente l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Non compariva, benché ritualmente convocato, il Sig. Giuseppe Di Lonardo. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo breve discussione, chiedeva l’accoglimento del deferimento e la condanna del Di Lonardo Giuseppe alla squalifica per tre giornate di gara. Chiuso il Dibattimento il Tribunale si riservava. Motivi della decisione Considerato che dall’istruttoria espletata e dalle ammissioni del deferito, risultano provati gli addebiti; Ritenuto che la condotta tenuta dal Sig. Giuseppe Di Lonardo si pone in violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1, nuovo C.G.S.); Ritenuta congrua la squalifica di tre giornate di gara proposta dalla Procura Federale; PQM Il Tribunale Federale territoriale per la Puglia, sciogliendo la riserva, condanna il Sig. Giuseppe Di Lonardo alla squalifica per tre giornate di gara. Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.04.2015.
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