COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 14 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. LANZA Mauro Tommaso e della società A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA per rispondere: il sig. LANZA MAURO della violazione dell’art. 1 comma 1, ora art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, dichiarato, nei reclami proposti alla Commissione Tesseramenti l’8 e il 9 luglio 2013, la non veridicità della sua sottoscrizione, nonché dei timbri societari risultanti sulle richieste di svincolo, ex art. 108 N.O.I.F., riguardanti i calciatori DANILO FAVIA, GIACINTO MARTINELLI e JACOPO AVANTAGGIATI, diversamente da quanto accertato e deliberato dalla Commissione Tesseramenti il 7/2/2014 e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 15/D. e la società A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere dal suo Presidente sig. Mauro LANZA responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1, ora art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, dichiarato, nei reclami proposti alla Commissione Tesseramenti l’8 e il 9 luglio 2013, la non veridicità della sua sottoscrizione, nonché dei timbri societari risultanti sulle richieste di svincolo, ex art. 108 N.O.I.F., riguardanti i calciatori DANILO FAVIA, GIACINTO MARTINELLI e JACOPO AVANTAGGIATI, diversamente da quanto accertato e deliberato dalla Commissione Tesseramenti il 7/2/2014 e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 15/D
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