COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 14 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.C.D. REAL SITI del 12/4/2015 (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, squalifica calciatore COPPOLA Alessandro e inibizione sig. CARBUTTI Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 16/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 14 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.C.D. REAL SITI del 12/4/2015 (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, squalifica calciatore COPPOLA Alessandro e inibizione sig. CARBUTTI Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 16/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che è inammissibile il reclamo proposto per il calciatore COPPOLA Alessandro ai sensi dell’art. 45 n. 3 lett. A Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto altresì che la richiesta di revoca dell’ammenda risulta proposta senza motivazione e che peraltro si appalesa adeguata ai fatti occorsi per cui va condivisa e confermata la punizione adottata dal Primo Giudice; - rilevato altresì che va condivisa e confermata anche la sanzione della inibizione inflitta dal Primo Giudice al Presidente sig. CARBUTTI Vincenzo atteso il particolare comportamento antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro così come dallo stesso descritto con dovizia di particolari; P.Q.M. DELIBERA - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA ANDRIA per il calciatore COPPOLA Alessandro; - Confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it