COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: U.S.D. PEZZE – POL. POLIMNIA CALCIO del 19/4/2015 (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RENNA Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in data 23/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: U.S.D. PEZZE – POL. POLIMNIA CALCIO del 19/4/2015 (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RENNA Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in data 23/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il comportamento assunto dal calciatore RENNA Vito è risultato offensivo irriguardoso e antisportivo ma non violento nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 30/11/2015 P.Q.M. DELIBERA - ridursi al 30/11/2015 la squalifica inflitta al calciatore RENNA Vito; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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