COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 532 CSAT 36 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 225/A A.S.D. S.C. GIUDECCA (TP) Avverso inibizione fino al 31/05/2015 dirigente sig. Ignazio Daniele Romano, squalifica calciatore sig. Francesco Carriglio sino al 18/04/2016 e ammenda di € 200,00 – Gara di play off C5 serie “D” S.C. Giudecca/Riviera Marmi Custonaci del 18/04/2015 – C.U. n. 44 del 23/04/2015 della Delegazione Provinciale di Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 532 CSAT 36 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 225/A A.S.D. S.C. GIUDECCA (TP) Avverso inibizione fino al 31/05/2015 dirigente sig. Ignazio Daniele Romano, squalifica calciatore sig. Francesco Carriglio sino al 18/04/2016 e ammenda di € 200,00 - Gara di play off C5 serie “D” S.C. Giudecca/Riviera Marmi Custonaci del 18/04/2015 - C.U. n. 44 del 23/04/2015 della Delegazione Provinciale di Trapani. Con ricorso del 27/04/2015 diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. S.C. Giudecca ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il proposto gravame è inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., risultando privo di qualsiasi motivazione, non potendosi tenere in alcun conto della ulteriore nota inviata a mezzo raccomandata 1 in data 28/04/2015 e pervenuta a questo Comitato Regionale il successivo 29/04/2015, in quanto in violazione della normativa sull’abbreviazione dei termini. Infatti, trattandosi di gara di play off di calcio a 5 trovano applicazione le norme relative all’abbreviazione dei termini pubblicate sul C.U. n° 108 della F.I.G.C. e 141 della L.N.D. Tali norme stabiliscono che per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale i reclami avverso le decisioni dei Giudici Territoriali devono essere depositati entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti impugnati, con contestuale invio delle relative motivazioni. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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