COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 57/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. CACCIAGUERRA CARMELO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta); b) A.S.D. CITTA’ DI AUGUSTA. La Procura Federale con nota 8554/1066 pf13-14/GS/pp del 07 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Carmelo Cacciaguerra, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Augusta in occasione delle gare Frigintini/Città di Augusta del 22/09/2013 e Città di Augusta/Megara Club Augusta del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giacomo Lombardo, non regolarmente tesserato; b) L’A.S.D. Città di Augusta, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Carmelo Cacciaguerra e l’ammenda di € 600,00 per l’A.S.D. Città di Augusta.
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