• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti:
– del Calciatore Giammattei Filippo, in violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle liste di una gara e aver preso parte ad altre sei pur trovandosi in posizione irregolare non avendo scontato alcuno dei tre turni di squalifica inflittegli al termine della precedente stagione sportiva;
– i Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia Fiorante per la violazione delle medesime norme, avendo sottoscritto le liste delle gare in questione attestando quindi, in maniera non veritiera, che il Calciatore si trovava in posizione regolare;
– la Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti:
- del Calciatore Giammattei Filippo, in violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle liste di una gara e aver preso parte ad altre sei pur trovandosi in posizione irregolare non avendo scontato alcuno dei tre turni di squalifica inflittegli al termine della precedente stagione sportiva;
- i Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia Fiorante per la violazione delle medesime norme, avendo sottoscritto le liste delle gare in questione attestando quindi, in maniera non veritiera, che il Calciatore si trovava in posizione regolare;
- la Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.
Una segnalazione anonima concernete la posizione irregolare del Calciatore Giammattei Filippo in occasione delle gare del Campionato Allievi “A” della Provincia di Lucca, ricevuta dal Delegato Provinciale competente e da questi trasmessa al C.R.T., ha indotto la Procura Federale ad aprire un’indagine.
In sede inquirente quell’Ufficio ha accertato che con il C.U. n. 46 in data 17 aprile 2014 il Calciatore Giammattei, tesserato all’epoca per l’A.S.D. Barga, veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate di campionato che, essendo state inflitte in occasione dell’ultima giornata di gare del Campionato “Giovanissimi A” 2013/2014, avrebbero dovuto trovare esecuzione nel corso della stagione sportiva successiva e quindi in quella attuale con inizio dal 1 luglio 2014.
In data 25 agosto 2014 il Calciatore veniva tesserato per il G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano partecipando, in tale veste, al Campionato Provinciale Allievi della Provincia di Lucca alle sei gare, comprese tra il 5 ottobre ed il 9 novembre 2014, venendo inserito nella lista di gara della prima giornata (27.9.2014), senza avere mai scontato la sanzione inflittagli e quindi in violazione di quanto disposto all’art. 22, c.6, del C.G.S..
Il deferimento qui in esame consegue a tale accertamento.
Disposta la convocazione delle parti per la data odierna il Collegio dà atto che nessuno dei deferiti è personalmente presente avendo conferito le seguenti deleghe:
- il Calciatore Giammattei Filippo, al Dirigente Signor Rodolfo Marracci;
- i Dirigenti Piacentini Filippo, Vitali Elia Fiorante, nonché il Presidente della Società Ghivizzano ponte a Buggiano al Signor Emilio Volpi, Dirigente.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini.
Nell’esaminare i singoli mandati il Collegio ha rilevato in essi alcune irregolarità formali per cui dispone – dopo averne rese edotte le parti che hanno sottoscritto il relativo verbale – il rinvio del dibattimento al giorno 15 maggio 2015, ore 17,00:
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Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti:
– del Calciatore Giammattei Filippo, in violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle liste di una gara e aver preso parte ad altre sei pur trovandosi in posizione irregolare non avendo scontato alcuno dei tre turni di squalifica inflittegli al termine della precedente stagione sportiva;
– i Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia Fiorante per la violazione delle medesime norme, avendo sottoscritto le liste delle gare in questione attestando quindi, in maniera non veritiera, che il Calciatore si trovava in posizione regolare;
– la Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva."