COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale, per fatti accaduti nel corso della gara di 3^ ctg. Sansovino – Monsigliolo, disputata in data 6 aprile 2014, a carico di: – Cavallucci Gabriele, Calciatore tesserato per la Società S.P. Monsigliolo A.S.D; – Voja Romeo, Calciatore, tesserato per la Società A.C. Sansovino; – Marchievicz Michal, anch’egli tesserato per l’A.C. Sansovino, ai quali viene contestata la violazione dell’art.1 (oggi 1 bis) nonché dell’art. 19, c. 4 lettera c, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale, per fatti accaduti nel corso della gara di 3^ ctg. Sansovino - Monsigliolo, disputata in data 6 aprile 2014, a carico di: - Cavallucci Gabriele, Calciatore tesserato per la Società S.P. Monsigliolo A.S.D; - Voja Romeo, Calciatore, tesserato per la Società A.C. Sansovino; - Marchievicz Michal, anch'egli tesserato per l'A.C. Sansovino, ai quali viene contestata la violazione dell'art.1 (oggi 1 bis) nonché dell'art. 19, c. 4 lettera c, del C.G.S.. La complessa indagine conclusa a seguito di segnalazione del G.S.T di Arezzo, per quanto accaduto nel corso della gara di III categoria disputata in data 6 aprile 2014, tra le squadre delle Società A. C. Sansovino s.r.l. / S.P. Monsigliolo A.S.D., è sfociata nel deferimento indicato in epigrafe. Questi i fatti accertati dalla Procura Federale. L'Arbitro della gara in esame rilevava, al 33° del II tempo, l'insorgere di una rissa che vedeva coinvolti tutti i calciatori, titolari e riserve, nonché i dirigenti di entrambe le squadre per cui ne decideva la sospensione momentanea in attesa del ristabilimento dell' ordine. Il D.G. accertava, a tale momento, che alcuni calciatori di entrambe le squadre - due per parte - avevano riportato ferite con fuoriuscita di sangue. Dopo circa dieci minuti il D.G. decideva di riprendere il gioco ricevendo dai capitani di entrambe le squadre, nonché dai rispettivi dirigenti, un diniego che veniva giustificato con il timore del ripetersi in campo della rissa. Di conseguenza ne decretava la fine. Il susseguente reclamo, proposto dalla Società Monsigliolo, tendente ad ottenere l’applicazione nei confronti dell’A.C. Sansovino della sanzione sportiva della perdita della gara, veniva dichiarato improcedibile dal G.S.T di Arezzo, il quale, rilevata la gravità dei fatti accaduti, adiva la Procura Federale al fine di accertare la responsabilità dei tesserati, che avevano partecipato alla rissa. In sede istruttoria l'Ufficio Inquirente acquisiva gli atti di gara provvedendo a trascrivere, integralmente, le dichiarazioni rese durante l’istruttoria, da nove tesserati di entrambe le squadre e concludeva con il deferimento indicato in premessa. Fissata l'udienza di discussione per la data odierna, questo Tribunale, dà atto che nessuno dei tesserati deferiti è presente mentre la Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Marco Srefanini. Esaminando gli esiti delle notifiche degli atti previsti dalla vigente normativa in tema di deferimento, il Collegio, precisa che l’atto di incolpazione risulta emesso dalla Procura Federale in data 9 aprile 2015 e rileva, preliminarmente, che detto Ufficio ha emesso, in data 27ottobre 2014, la comunicazione della chiusura delle indagini - ex art. 32, c. 5 del C.G.S. - dandone notizia agli interessati nel modo seguente: - alla S.P. Monsigliolo A.S.D ed al Calciatore, a mezzo raccomandata, presso la sede sociale come evidenziano le ricevute di ritorno sottoscritte rispettivamente in data 7 novembre 2014 ed in data 14 dello stesso mese. - ai Calciatori Voja e Manckievicz, tramite tre fax inviati al numero intestato alla A.C. Sansovino (0575 843044), le cui copie, allegate al fascicolo qui pervenuto, indicano le seguenti date: trasmissione il 10.03.2015, ore 12,29, 12.33, 12,36; ricezione il 3.10. rispettivamente alle ore 12,22; ore 12.29; 12,33, senza quindi che tra esse esista alcun senso logico. Sulla base di tali elementi risulta evidente che nessuno di tali fax può aver raggiunto l’effetto di porre a conoscenza degli incolpati quanto loro ascritto, dato che detta Società risulta inattiva, per la corrente stagione sportiva, come indicato sul C.U. n. 9/2014 del C.R.T., pubblicato in data 7 agosto 2014. Infatti, a seguito di tale dichiarazione di inattività i Calciatori Voja e Manckievicz sono stati svincolati a decorrere dal 2.09.2014 e, stando agli accertamenti eseguiti dal Collegio presso il competente C.R. Toscana, non risultano tesserati ad oggi per alcuna società in ambito regionale. Rileva ancora il Collegio che in atti non v’è traccia alcuna dell’avvenuta notifica dell’atto di deferimento, recante questo la data del 9 aprile, così come previsto dal 4 comma dell’art 32 quater del C.G.S.. Per completezza di argomento si segnala ancora che, sulla base di quanto indicato sulla prima pagina dell’atto di deferimento, la Segreteria di questo Tribunale ha notificato al Cavallucci ed alla Società Monsigliolo la convocazione per l’udienza di trattazione presso il Signor Miniati Marco C.S. Cortona Camucia 1054, ovvero presso la sede della Società, anziché al Signor Miniati Miriano, Dirigente di detta Società, come risulta dal verbale di audizione. Il plico è stato restituito dalle Poste Italiane con l’apposizione della dicitura “sconosciuto.” Tale ultima segnalazione viene effettuata per gli eventuali provvedimenti che la Procura Federale riterrà di adottare. Per quanto sopra esposto questo Tribunale delibera di restituire gli atti alla Procura Federale affinché tutti i soggetti deferiti vengano raggiunti dalle notifiche e dalle comunicazioni atte a garantire integralmente il loro diritto alla difesa.
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