COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della S.S. Virtus Asciano avverso la squalifica per 10 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Magi Tommaso.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della S.S. Virtus Asciano avverso la squalifica per 10 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Magi Tommaso. Con tempestivo reclamo la società Virtus Asciano impugna la squalifica per 10 gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Magi Tommaso, per aver quest’ultimo “rivolto ad un calciatore avversario frase discriminatoria per motivi di razza”.La reclamante contesta i fatti descritti dall’Arbitro in sede di referto, sostenendo che il Magi è stato espulso per fallo di reazione confronti di un avversario, negando il pronunciamento di frasi di stampo razzista.La società pone inoltre dei dubbi su quanto riportato dal D.G. in sede di referto, rilevando che il Magi ha reagito alla provocazione del giocatore avversario per la discussione avvenuta al momento dell’espulsione dell’allenatore della squadra avversaria, evidenziando, ai fini della domanda di riduzione, le qualità personali e morali del giocatore, chiedendo infine un confronto con l’arbitro.La Corte, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato e di valutare la congruità della sanzione comminata, delibera quanto segue.Il reclamo è infondato.Preliminarmente occorre rilevare che non si è dato luogo alla richiesta di confronto formalizzata dalla reclamante in quanto facoltà preclusa dal Codice di Giustizia Sportiva.Passando al merito del ricorso, gli elementi e le circostanze acquisite con l’istruttoria di causa e, in particolare, dal supplemento di rapporto confermano in modo univoco l’aver il Magi proferito frase di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore avversario di colore.L’Arbitro infatti dà atto in sede di referto di aver udito l’espressione offensiva di stampo discriminatorio, pronunciata dal calciatore ‘a voce chiara’ e udita da altre persone.L’Arbitro precisa inoltre che l’espulsione del Magi non ha alcun nesso con l’espulsione dell’allenatore della squadra avversaria, evidenziando invece che il motivo dell’espulsione del Magi è da individuare nell’espressione razzista, tanto che neanche il Magi ha ritenuto opportuno protestare o chiedere spiegazioni sulle ragioni del provvedimento.Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato appare del tutto coerente alle risultanze arbitrali.Si tratta ora di verificare se la sanzione sia eccessiva in ordine ai fatti contestati.Il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la fattispecie nell’ambito dei ‘comportamenti discriminatori’, per i quali si applica la disposizione di cui all’art. 11, comma 2, C.G.S., la quale stabilisce che ‘il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19 comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico’.La sanzione comminata dal G.S.T. appare, pertanto, pienamente conforme al dettato legislativo, che codifica nel minimo (per almeno 10 gg. di gara) la responsabilità del calciatore colpevole di comportamenti discriminatori. P.Q.M. la C.S.A.T.T.:-respinge il reclamo proposto dalla società Virtus Asciano, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato;-ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
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