COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Atletico Forcoli – Butese (2-4) del 12/04/2015. Campionato di II categoria. In C.U. n.55 del 16/04/2015 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Atletico Forcoli - Butese (2-4) del 12/04/2015. Campionato di II categoria. In C.U. n.55 del 16/04/2015 C.R.T. Reclama la società Atletico Forcoli avverso la squalifica per 10 gare inflitta al calciatore Bonsignori Mattia il quale “Espulso per eccessive proteste. Correva verso il D.G. per contestarne una decisione e in maniera intenzionale spingeva un compagno frappostosi, che colpiva l’arbitro, facendolo indietreggiare di un passo, senza provocargli dolore”.La reclamante usando il dubitativo relativamente alla spinta che ha provocato l’urto verso l’arbitro, rileva che in ogni caso si è trattato di un evento fortuito e comunque non volontario. Chiede di essere presente in udienza.L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto sostenendo che il calciatore colpito lo urtava in quanto aveva perso l’equilibrio a causa del gesto del Bonsignori.All’udienza dell’8/5/15 il rappresentante della società, preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, ha confermato il contenuto del reclamo ed ha insistito per una riduzione della sanzione.La Corte, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.La novità che fa propendere il Collegio ad assumere siffatta decisione sta nel fatto che la versione arbitrale fornita nel supplemento di rapporto mitiga leggermente la responsabilità dell’incolpato; infatti, la descrizione della dinamica con la quale si è svolta l’azione pare propendere più per un gesto sconsiderato che non preordinato e premeditato verso una lesione volontaria all’integrità fisica dell’arbitro.Il colpo inferto al compagno ha causato una perdita di equilibrio dello stesso ed il contatto con il D.G. è avvenuto fra la schiena del calciatore ed il petto dell’arbitro quindi con una dinamica anomala e comunque diversa rispetto a quanto riferito in prime cure ove pare che il Bonsignori abbia usato il compagno come un vero e proprio strumento di offesa.Ad ogni buon conto la condotta del Bonsignori deve essere censurata e sanzionata severamente in quanto lesiva di ogni pur minimo rispetto verso l’Autorità arbitrale e comunque verso ogni più elementare regola sportiva.P.Q.M.La C.S.A.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Bonsignori Mattia per otto gare.Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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