COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Polisportiva Ginestra A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Calonaci Marco con una squalifica fino al 22/11/2015. C.U. n. 43 del 22/04/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Polisportiva Ginestra A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il dirigente Calonaci Marco con una squalifica fino al 22/11/2015. C.U. n. 43 del 22/04/2015. Nel corso del 2° tempo della gara “ Audace Galluzzo – Ginestra “ valevole per il torneo Val di Pesa Provinciale allievi B, il tesserato in oggetto, allenatore della Polisportiva Ginestra, veniva allontanato dal campo per le sue continue proteste. Alla notifica del provvedimento disciplinare il sig. Calonaci si avvicinava al D.G. offendendolo ripetutamente. Dopo pochi minuti dall’uscita dal terreno di gioco il tesserato in questione rientrava in campo per protestare per una espulsione decretata nei confronti di un proprio calciatore. Si avvicinava all’arbitro fino a circa 10 cm urlandogli frasi offensive ed intimidatorie, puntandogli per due volte il dito medio sul petto. Invitato nuovamente ad allontanarsi continuava nel suo atteggiamento gravemente offensivo e puntava nuovamente il dito contro il petto del D.G. Uscito dal campo si posizionava fuori dal recinto di gioco, ripetendo le offese e minacce verso l’arbitro. A fine gara tentava di forzare il cancello per entrare nella zona spogliatoi ma veniva fatto desistere dall’intervento dei Dirigenti locali. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di sette mesi.Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la Polisportiva Ginestra che in maniera piuttosto sintetica contesta quasi per intero il referto arbitrale, sostenendo che l’atteggiamento del D.G è stato assolutamente provocatorio in quanto l’allenatore veniva allontanato dal campo subito dopo le prime educate proteste; che il sig. Calonaci si avvicinava all’arbitro offendendolo ma senza toccarlo; che lo stesso lasciava il terreno di gioco senza farne ritorno. Infine la reclamante sostiene che il proprio tesserato una volta fuori dal campo non è vero che ha continuato ad offendere l’arbitro ma parlava con l’allenatore della squadra avversaria in quanto suo ex compagno di squadra. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma in maniera molto puntuale quanto già descritto, in maniera esauriente,in sede di referto gara. Conferma che quando il tesserato in questione rientrava in campo, dopo essere stato espulso, gli urlava in faccia “fino a sentire la sua salita sul volto” minacciandolo e toccandolo ripetutamente. Questa Corte di Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti del procedimento ritiene assolutamente provati i fatti contestati al sig. Calonaci Marco. I fatti descritti dal D.G. appaiono molto dettagliati oltre che più credibili rispetto alle sintetiche affermazioni contenute nel reclamo. Non sussistono pertanto motivi che possano condurre ad una riduzione della sanzione che appare ben calibrata rispetto ai fatti contestati al tesserato in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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