COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Florence S.C. – Real Cerretese (2-2) del 12/04/15. Campionato Giovanissimi A. In C.U. n.42 del 15/04/2015. Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Florence S.C. – Real Cerretese (2-2) del 12/04/15. Campionato Giovanissimi A. In C.U. n.42 del 15/04/2015. Delegazione Provinciale di Firenze. Ricorre la società Florence S.C. avverso la squalifica fino al 30/05/2015 del calciatore Fanfani Francesco il quale “Espulso per avere proferito espressioni irriguardose all’indirizzo del D.G., colpiva con la propria mano il taccuino dell’arbitro facendolo cadere a terra”.La società sostiene la mancanza di dolo relativamente al fatto del taccuino e giustifica il proprio tesserato sostenendo che la sua intenzione era quella di mostrare all’arbitro la mano lesa in uno scontro di gioco. Nulla per le frasi irriguardose.Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza.L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto del calciatore e precisa che lo stesso mai si è tolto i guanti di gara (portiere).All’udienza dell’ 8/5/15 il Presidente della società reclamante, preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, ha ribadito la tesi sostenuta nel reclamo insistendo per una riduzione della sanzione.La Corte, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.Invero, la versione fornita dall’arbitro, che costituisce normativamente una prova privilegiata, appare assolutamente ferma ed inequivocabile nel ribadire la volontarietà del gesto dell’atleta e, nonostante la garbata ed appassionata difesa del dirigente in sede di udienza, non vi sono motivi per una riduzione della sanzione che appare altresì ben calibrata in punto di quantificazione.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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