COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 16/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’A.S.D. Polisportiva Montemerano (C.U. n. 54 del 12/05/2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 16/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell'A.S.D. Polisportiva Montemerano (C.U. n. 54 del 12/05/2015) La Polisportiva Montemerano adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale interponendo un atto denominato “Reclamo A.S.D. Montemerano avverso a dichiarazioni arbitrali” nel quale si legge: “Per ricorrere a quanto disposto nella seduta di martedì 12/05/2015”.Il reclamo, dopo aver parzialmente ricostruito la dinamica dei fatti in difformità a quanto descritto nel rapporto di gara, conclude con la seguente frase: “La società contesta la ricostruzione fornita dal D.G.”.Risulta certo che la società volesse contestare almeno un provvedimento sanzionatorio contenuto nel Comunicato Ufficiale compiutamente identificato ma purtroppo, all'interno del Comunicato, sono presenti ben quattro sanzioni disposte dal G.S.T. (astrattamente reclamabili in quanto al di sopra dei limiti minimi per poter essere impugnate) che vengono di seguito trascritte:“Esito Gara del 10/05/2015 Roccastrada A.S.D. - Montemerano A.S.D.Dal contenuto degli atti, che per espressa disposizione regolamentare costituiscono fonte di prova privilegiata, emerge che il calciatore Turconi Ivan, dopo aver commesso condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, si rivolgeva al DG offendendolo e sfidandolo, di poi alla notifica del provvedimento disciplinare, colpiva il DG con un violento pugno, sferrato con la mano dx che raggiungeva il DG stesso alla guancia sx facendogli perdere i sensi per diversi secondi.Trovandosi in condizioni fisiche e psichiche tali da non poter dirigere l'incontro in piena dipendenza di giudizio, fu costretto al 49° de 11° tempo a sospendere la gara definitivamente e ricorrere alle cure del P.S. di Follonica che dopo i primi accertamenti inviava il DG presso l'ospedale di Massa Marittima per un periodo di osservazione.Tutto ciò premesso, il G. S. T., ricorda come l'art. 64.2 delle N.O.I.F. reciti: "l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio,.......".Nel caso in esame si deve convenire che l'arbitro ha fatto buon uso dei suoi poteri, e dagli atti risulta evidente la responsabilità, anche oggettiva-mente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa o che ne abbiano impedito la regolare prosecuzione;per questi motivi, il G.S.T., infligge:alla società A.S.D. MONTEMERANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; Restano a carico della società A.S.D. MONTEMERANO oggettivamente responsabile i danni subiti dall'arbitro in relazione a quanto denuncerà il medesimo.Viene acquisita agli atti certificazione medica ospedaliera rilasciata dal P.O. S.ANDREA MASSA MARITTIMA.Squalifica fino al 11/05/2019 a carico di calciatore espulso Turconi Ivan (Montemerano A.S.D.) Vedi dispositivo GST.Squalifica per quattro gare Doganieri Giulio (Montemerano A.S.D.)Dalla panchina, ove si trovava dopo essere stato sostituito, offendeva e minacciava la terna arbitrale; alla notifica della sanzione disciplinare reiterava le offese nei confronti dell'A.E. 1.Squalifica per quattro gare Morelli Roberto (Montemerano A.S.D.)Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il DG; sanzione aggravata poiché capitano.”Stigmatizzando la curiosa tecnica adottata dal G.S.T. - che riesce a motivare una squalifica di ben quattro anni (Turconi) con un semplice rinvio per “relationem” - risulta impossibile comprendere, dallo scarno gravame, quale o quali siano i provvedimenti impugnati e quali siano le richieste che la società avrebbe voluto proporre in merito alle embrionali censure inserite nel documento.L'Art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, impone una rigida disciplina contenuta nel quinto e nel sesto comma: “I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” e ancora “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.Al di là del rilievo che, anche ai fini della sua ammissibilità, l'eventuale impugnazione dell'esito gara avrebbe necessitato una doverosa comunicazione alla controparte, deve osservarsi che il reclamo appare privo di quel contenuto minimo prescritto dalla norma.L'assoluta inesistenza di un qualsiasi petitum, la mancata identificazione del provvedimento reclamato e persino la mancata comunicazione con riferimento all'art. 33 comma 8 C.D.S. (“I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società.”) viola il contenuto dell'art. 33 ed impedisce al collegio di poter analizzare nel merito l'impugnazione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo, con riferimento all'art. 33 co. 6 C.D.S., e dispone l'addebito ovvero l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it