COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 21/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del Calciatore Giammattei Filippo, per la violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle liste di una gara e aver preso parte ad altre sei pur trovandosi in posizione irregolare per non avere scontato alcuno dei tre turni di squalifica inflittegli al termine della precedente stagione sportiva; – i Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia Fiorante per la violazione delle medesime norme, avendo sottoscritto le liste delle gare in questione attestando quindi, in maniera non veritiera, che il Calciatore si trovava in posizione regolare; – la Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 21/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del Calciatore Giammattei Filippo, per la violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle liste di una gara e aver preso parte ad altre sei pur trovandosi in posizione irregolare per non avere scontato alcuno dei tre turni di squalifica inflittegli al termine della precedente stagione sportiva; - i Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia Fiorante per la violazione delle medesime norme, avendo sottoscritto le liste delle gare in questione attestando quindi, in maniera non veritiera, che il Calciatore si trovava in posizione regolare; - la Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva. Si procede in data odierna a riassumere il procedimento oggetto del rinvio deliberato in data 8 maggio u.s. intendendosi qui riportati “ per relationem” i capi di incolpazione già indicati sul C.U. n. 60.Fatta questa premessa il Collegio dà atto della presenza del Signor Volpi, Dirigente della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano, il quale deposita le deleghe con le quali i Tesserati:- Gammattei Filippo, Calciatore, tramite il genitore esercente la potestà,- Piacentini Claudio, Dirigente, in proprio,- Vitali Elia, Dirigente, in proprio, - Pieri Sandro, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Borgo a Mozzano lo hanno autorizzato a rappresentarli e difenderli innanzi questo tribunale. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Marco Stefanini.Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite il loro rappresentante comune, dichiarano di aver raggiunto con detto rappresentante l’ipotesi di accordo prevista dall’art. 23 del C.G.S. per cui il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 c. 2 del CGS, sospende il dibattimento in attesa del compiersi di tali adempimenti.Acquisisce l’originale del verbale di accordo e dispone il rinvio del dibattimento a data da destinarsi.
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