COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 21/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Pol. San Filippo avverso decisione del GST delegazione di Lucca. Squalifica Simi Marco per 2 ( due) giornate (C.U 46 del 07.05.2015 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 21/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della Pol. San Filippo avverso decisione del GST delegazione di Lucca. Squalifica Simi Marco per 2 ( due) giornate (C.U 46 del 07.05.2015 ) La Pol. San Filippo A.S.D, ritenendo eccessiva la sanzione comminata al calciatore Simi, ne chiede una revisione e conseguentemente una riduzione.Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per due motivi:1)- Lo stesso si riferisce ad una sanzione di due giornate che non sono reclamabili secondo il disposto dell’art. 45 comma 3 lett. a) Codice Giustizia Sportiva.2)- Seppur redatto su carta intestata della società, risulta mancante della sottoscrizione. Il difetto di sottoscrizione impedisce di accertare la provenienza e quindi affermare la validità, rituale e sostanziale, dell’atto. La sottoscrizione è uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. P.Q.M.La Corte di Appello dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando nel contempo l’incameramento della tassa.
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