COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PROFIAMMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – SUPERGA 48, DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA IL 19.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 141 DEL 22.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: INIBIZIONE DIRIGENTE GIROCCHI STEFANO FINO AL 30.06.2015; INIBIZIONE DIRIGENTE RENZINI MAURO FINO AL 31.05.2015 SQUALIFICA CALCIATORE DONATI ALESSANDRO FINO AL 31.10.2015; SQUALIFICA CALCIATORE BALDONI ALESSIO PER DUE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PROFIAMMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – SUPERGA 48, DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA IL 19.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL C.R.U. N. 141 DEL 22.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: INIBIZIONE DIRIGENTE GIROCCHI STEFANO FINO AL 30.06.2015; INIBIZIONE DIRIGENTE RENZINI MAURO FINO AL 31.05.2015 SQUALIFICA CALCIATORE DONATI ALESSANDRO FINO AL 31.10.2015; SQUALIFICA CALCIATORE BALDONI ALESSIO PER DUE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva l’inammissibilità del reclamo relativo al calciatore Baldoni Alessio ai sensi dell’art.45 comma 3 lettera a) del C.G.S.. Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che il calciatore Donati Alessandro ha attinto con un leggero schiaffetto sul braccio il direttore di gara, senza provocargli alcun dolore, pronunciando frasi ingiuriose e minacciose nei suoi confronti; la condotta del calciatore è meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene congruo ridurre fino al 30.09.2015. Il dirigente Cirocchi Stefano è entrato in campo protestando e, afferrando per un braccio l’arbitro, lo ha offeso pronunciando altresì una frase blasfema; l’inibizione fino al 30.06 2015 è dunque commisurata ai fatti e meritevole di conferma. Il dirigente Renzini Mauro è entrato in campo insultando il direttore di gara e pronunciando una frase blasfema; l’inibizione inflitta dal G.S. fino al 31.05.2015 è pertanto congrua e meritevole di conferma. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Donati Alessandro fino al 30.09.2015; dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Profiamma relativo al calciatore Baldoni Alessio ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a) del CGS; conferma nel resto l’impugnata delibera del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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