LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele SISALLI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele SISALLI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/01/2015 il sig.Daniele SISALLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.150,00 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La società in data 20/02/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, allegando alle stesse, n.2 ricevute liberatorie da 2.000,00 emessa in data 20/09/2013 ed una da 600,00 euro emessa in data 20/09/2013 a firma del calciatore, comprovanti la cifra richiesta, anche superiormente. La Società infatti, asseriva giustamente, che la cifra maturata era di €.2.505,00 e non di €.3.150,00 In data 18/03/2015 il legale del ricorrente, replicava alle memorie della Società, non contestando la veridicità delle stesse ricevute. Allegava tra l'alto la fotocopia di un assegno bancario di €.2.000,00 consegnato al SISALLI a fronte della ricevuta appunto dei 2.000,00 euro. Titolo rimasto però insoluto. Rileva la Commissione che il calciatore ha commesso l'errore di rilasciare quietanza liberatoria alla Società, prima di aver avuto il bene fondi da parte della Banca emittente il titolo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,respinge il ricorso presentato dal Sig. Daniele SISALLI nei confronti della Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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