LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco DE ROBERTIS/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 281 del 27.05.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco DE ROBERTIS/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/02/2015 il sig.Gianmarco DE ROBERTIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.100,00 maturata alla data del ricorso. .La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della
pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della comma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Gianmarco DE ROBERTIS della
somma di €.3.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini
dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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