F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAGGIN MATTEO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAGGIN MATTEO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.36 del 10.12.2014, ha inflitto al calciatore Faggin Mario, tesserato in favore dell'A.S.R. Biancoscudati Padova, colpevole di avere, nel corso della gara del Campionato Nazionale Juniores Sacilese Calcio/Biancoscudati Padova del 6.12.2014, strattonato a gioco fermo un avversario per la maglia colpendolo quindi a mano aperta sullo sterno sì da farlo arretrare senza comunque procurargli alcun danno, la squalifica per 6 giornate. Tale pronuncia viene impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio patavino il quale lamenta l'eccessiva severità della sanzione comminata e ne chiede una riduzione. L'appello è fondato e va accolto. La condotta perseguita (atto di violenza contro un avversario) è contemplata dall'art.19, comma 4, lett b) C.G.S. che la punisce con 3 giornate di squalifica, alle quali va aggiunta un'ulteriore giornata automaticamente conseguente al provvedimento di espulsione adottato in campo dall'arbitro per un totale complessivo di 4 giornate. Ulteriori aggravi non hanno alcuna ragion d'essere anche in considerazione della modesta rilevanza dell'episodio che si risolse senza alcun nocumento per il soggetto aggredito. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova SSD a r.l. di Padova, riduce la sanzione inflitta al calc. Faggin Matteo a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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