F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014) Con atto del 18.12.2014, la Società Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 600,00 in relazione all’incontro di calcio del Campionato Nazionale Juniores Olympia Agnonese/Celano del 13.12.2014. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 27.12.2014, i motivi di reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata. 4 Al proposito, questa Corte osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, il Presidente della Società, odierna ricorrente, non ha rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di Gara (delle stesse non si fa, infatti, menzione nel referto di quest’ultimo); quanto al comportamento, posto in essere dallo stesso Presidente e dall’altra persona, riconducibile alla Società ricorrente, indebitamente presenti nel locale spogliatoi, si ritiene equa la sanzione nella misura di € 300,00 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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