F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA 3 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE, SPORTING ROSTA/CASTELLAMONTE DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 3 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE, SPORTING ROSTA/CASTELLAMONTE DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014) Al termine della gara Sporting Rosta/Castellamonte del 14.12.2014 del Campionato Under 21 Nazionale di Calcio a 5, disputata a Rosta (To), la A.S.D Sporting Rosta proponeva rituale reclamo avverso l’ammenda di e 2.000,00 e la sanzione della disputa per 3 gare a porte chiuse comminata dal Giudice Sportivo. Il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della Società, perché a fine gara veniva aggredito alle spalle il direttore di gara mentre rientrava nel proprio spogliatoio da persona non identificata ma appartenente alla Società . In detta occasione il direttore di gara veniva colpito con calci all’inguine ed alle gambe. Per di più, altro sostenitore della Società, indebitamente presente nell’area riservata ai tesserati, tentava successivamente di entrare nello spogliatoio arbitrale e soltanto l’intervento delle forze dell’ordine evitava il peggiorare della situazione. A seguito di visita ed esami radiografici, al direttore di gara veniva certificata una prognosi di tre giorni per le contusioni riportate. Avverso il suddetto provvedimento, la società A.S.D Sporting Rosta ha proposto appello alla C.G.F. chiedendo una riduzione della sanzione. L’appello va rigettato. I fatti così descritti dal direttore di gara, non possono essere oggettivamente ridimensionati nella loro gravità e portata, visto che soltanto l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato l’aggravamento della situazione e garantito la successiva tutela della persona dell’arbitro. Pertanto la sanzione di e 2.000,00 e di 3 giornate a porte chiuse comminata alla Società può considerarsi equa per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Rosta di Rosta (Torino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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