F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSODEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/MELFI DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSODEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/MELFI DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla S.S. Barletta Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1000,00, a seguito della gara Barletta/ Melfi del 16.11.2014. E ciò perché i propri sostenitori, durante la gara, disturbavano lo svolgimento del gioco con un raggio laser puntato più volte contro i calciatori della squadra avversaria. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Barletta calcio, deducendo che seppure i raggi laser avevano disturbato i calciatori della squadra avversaria, non vi era stata però alcuna benché minima conseguenza riferita all’incolumità dei calciatori ed al regolare svolgimento della gara, che non ha subito alcuna interruzione. È da considerare poi che la società attraverso i propri addetti e attraverso gli annunci microfonici ha cercato di impedire e far cessare il comportamento dei tifosi; ed invero l’attività del personale della società ha ottenuto di fatto l’eliminazione della presenza del laser. Si chiede pertanto che la sanzione irrogata sia annullata o congruamente ridotta. Nessun dubbio sull’accadimento avvenuto: ne fanno fede il rapporto dell’arbitro, il rapporto del Commissario di campo e quello del Sostituto del Procuratore Federale. Il reclamo può essere accolto solo con riferimento all’entità della sanzione: e ciò per il comportamento del personale della società che si è prodigato per eliminare la presenza del laser. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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