F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. MONTORI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2019 ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA SEGUITO GARA DUCATO CALCIO/OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI DEL 2.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 53 del 6.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 67 del 28.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. MONTORI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2019 ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA SEGUITO GARA DUCATO CALCIO/OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI DEL 2.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 53 del 6.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d’appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 67 del 28.11.2014) Montori Franco dirigente ufficiale dell’Olympia Thyrus S.V. Farini proponeva ricorso d’appello al rigetto del reclamo che confermava l’impugnata decisione del Giudice Sportivo del 2 Comitato Regionale Umbria, che a seguito della gara del 2 novembre 2014 Ducato Calcio/Olympia Thyirus S.V. Farini aveva inflitto ad esso Montori la sanzione dell’inibizione fino al 31 ottobre 2019 oltre all’ammenda di euro 300; altra ammenda di euro 300 veniva inflitta alla società Olympia. E ciò per avere spintonato il direttore di gara contro la rete di recinzione, colpendolo altrettanto violentemente prima con la bandierina e poi con calci e pugni attingendolo in varie parti del corpo, in particolare alle gambe, alla schiena, alla zona addominale ed al volto provocandogli, fra l’altro, rossore al viso che perdurava per circa un paio d’ore e non ancora soddisfatto lo agguantava per la divisa provocando lo strappo della stessa all’altezza della tasca. Nel ricorso, si contesta l’addebito precisando che esso Montori, anche se con un atteggiamento facinoroso nei confronti del direttore di gara, si interponeva tra esso ed i giocatori che lo avevano circondato. Allegava al riguardo una dichiarazione di Berti Renzo, giornalista presente alla partita. Aggiungeva che la presunta violenta aggressione nei confronti del direttore di gara non è confortata dal verbale di pronto soccorso di Foligno; infatti dopo l’evento non venivano riscontrate nè ecchimosi, escoriazioni e tantomeno fratture che sarebbero state conseguenze naturali di un’aggressione così violenta. Pertanto, richiede in via principale e nel merito di dichiarare esso ricorrente estraneo ai fatti e per l’effetto annullare la sanzione; in via subordinata ridurre la sanzione dell’inibizione e dell’ammenda. Il ricorso non può essere preso in esame nel merito in quanto inammissibile. Infatti il Montori avverso la decisione del Giudice Sportivo(riportata nel Com. Uff. n. 53 del Comitato Regionale Umbria del 6.11.2014) ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale che in data 27.11.2014 ha respinto il reclamo,confermando l’impugnata decisione del Giudice Sportivo- Con ciò ha esaurito la facoltà di impugnare la decisione del Giudice Sportivo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello che non costituisce un terzo grado di giurisdizione, né è giuridicamente concepibile un doppio grado d’appello. E’ appena il caso di ricordare che l’ultimo grado della Giustizia sportiva demandato agli organi del CONI, che costituisce il momento di chiusura del sistema. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Montori Franco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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