F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 13. RICORSO DEL BIANCOSCUDATI PADOVA AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA ALTOVICENTINO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
13. RICORSO DEL BIANCOSCUDATI PADOVA AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA ALTOVICENTINO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015, ha inflitto alla società reclamante la sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse e dell’ammenda di € 2.000,00. Tale decisione è stata assunta perché “propri sostenitori, in campo avverso, hanno introdotto nel settore loro riservato e fatto esplodere nel corso della gara tre bombe carta sul campo per destinazione e due fumogeni all’interno del proprio settore”. Il Giudice Sportivo ha specificato che la misura della sanzione è stata determinata anche in considerazione della idoneità 10 del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, nonché della recidiva specifica reiterata per fatti di cui ai Com. Uff. nn. 23, 34 e 64. Avverso tale provvedimento la Biancoscudati Padova ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 10.1.2015, chiedendo l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 18 lett. e) C.G.S., in luogo di quella di cui alla lett. d) della medesima norma, comminata dal Giudice Sportivo; la reclamante chiedeva che, conseguentemente, fosse disposta la disputa di una gara con il settore Tribuna Fattori privo di spettatori. All’esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta del 16.1.2015, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, sulla base della seguente motivazione. La Biancoscudati Padova con i motivi di reclamo ha evidenziato che gli episodi per i quali è stata inflitta la sanzione sarebbero stati causati da una “parte specifica della tifoseria che si è specificamente assunta la responsabilità del fatto” A sostegno delle argomentazioni difensive la reclamante ha allegato al ricorso articoli apparsi sulla stampa locale, nei giorni successivi agli episodi contestati. Per tale ragione la Biancoscudati Padova ha chiesto la riforma della decisione impugnata, ritenendo adeguata al caso di specie la sanzione della disputa della gara “con uno o più settori privi di spettatori” rispetto a quella comminata della disputa della gara a porte chiuse, che avrebbe penalizzato la parte “sana” della tifoseria. La censura è fondata. Nel corso della gara disputata dalla società reclamante in trasferta, sul campo dell’Altovicentino, alcuni propri sostenitori si sono resi responsabili dei fatti sanzionati. E’ emerso, successivamente, che si è trattato di tifosi che nelle partite casalinghe occupano il settore specifico dello stadio (tribuna Fattori), per cui appare ingiusto che dei fatti contestati debbano subire le conseguenze negative anche quei sostenitori della società che a quei fatti sono rimasti estranei. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova di Padova, ridetermina la sanzione all’obbligo di disputa di 1 gara con il settore dello stadio denominato “Fattori” privo di spettatori. Conferma l’ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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