F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUDI GARCIA SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUDI GARCIA SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014).
Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 104 del 16.12.2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in relazione alla gara Genoa/Roma del 14.12.2014, infliggeva al sig. Rudi Garcia la sanzione del squalifica per due giornate per aver tenuto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, una “condotta aggressiva ed intimidatoria” nei confronti del coordinatore degli stewards, sig. Enrico Meanto Cuneo “ Avverso detta decisione la A.S. Roma spa proponeva tempestivo appello deducendo, come violazione dei principi del C.G.S., l’insufficienza probatoria a supporto del provvedimento afflittivo elevato nei confronti del sig. Rudi Garcia, in quanto fondato su dichiarazioni provenienti da soggetto diverso dagli Ufficiali di Gara o dai collaboratori della Procura, ovvero da parte della stessa vittima, Enrico Meanto Cuneo ( il coordinatore degli Steward dello stadio di Genova), della ipotizzata condotta aggressiva del sig. Rudi Garcia. Non solo, secondo l’appellante, anche la stessa conferma di altro steward Fabio Penzo della dichiarazione scritta rilasciata dalla vittima ai rappresentanti della Procura, appariva irrituale. Pertanto, nel negare innanzitutto che il sig. Garcia avesse posto tali condotte ritenute aggressive, in ragione di quanto sopra, l’appellante evidenziava come le stesse dichiarazioni, poste a fondamento del provvedimento afflittivo, fossero prive di fede privilegiata dei fatti ivi narrati come invece l’ordinamento sportivo riconosce ai referti arbitrali o ai rapporti della Procura . L’appellante concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione e comunque una integrazione istruttoria con audizione dei testi indicati nel ricorso proposto. Il ricorso veniva discusso nella seduta del 19.12.2014. L’appellante, a mezzo dei legali costituiti, depositava in udienza una dichiarazione di rettifica a firma del coordinatore degli steward del Genoa sig. Enrico Meanto Cuneo, con la quale il medesimo meglio rappresentava quanto riferito e verbalizzato immediatamente dopo la gara ai rappresentanti della Procura stessa in ordine al comportamento del sig. Garcia, riqualificandolo come “movimento scomposto” e non aggressivo. Questa Corte Sportiva d’Appello, in esito all’udienza del 19.12.2014, disponeva con ordinanza istruttoria, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito e la tutela del contraddittorio, la trasmissione del fascicolo con gli atti tutti disponibili alla Procura Federale affinché venissero più puntualmente accertati gli accadimenti oggetto del giudizio, ed acquisite le testimonianze eventualmente occorrenti, sospendendo, nelle more, l’esecutività della sanzione inflitta. 2 All’udienza del 6.3.2015 l’affare tornava in decisione, acquisiti gli atti e i documenti da parte della Procura federale adottati in ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria del 19.12.2014. Orbene, dalle evidenze raggiunte dagli stessi Procuratori federali aggiunti, delegati all’uopo, e dalle dichiarazione da loro acquisite, contenenti la trascrizione dell’audizione del coordinatore degli steward sig. Enrico Meanto Cuneo e dei collaboratori dello stesso, sigg. Alberto Palenzona e Fabio Penzo, in ordine ai fatti contestati al Sig. Garcia, emergeva con chiarezza come le fasi di rientro negli spogliatoi subito dopo la gara Genoa-Roma in questione fossero state oltremodo concitate e confuse per il lancio di oggetti provenienti dagli spalti e per l’impossibilità di allungare il serpentone protettivo per il rientro di giocatori e addetti negli spogliatoi e che quindi alcuni atteggiamenti del sig. Garcia potessero essere stati interpretati, erroneamente, come violenti e direttamente aggressivi nei confronti degli steward, anche se in verità non sarebbero mancati strattonamenti da parte del tecnico giallorosso, per i quali in effetti non si poteva escludere, però, che fossero potenzialmente connessi al tentativo di spostare forzatamente il tunnel estensibile verso il terreno di gioco, a protezione di calciatori ed addetti dal fitto ed incivile lancio di oggetti in campo. In conclusione, in assenza di una emergenza probatoria, anche testimoniale, connotata da sufficiente grado di certezza, circa le condotte ascritte al sig. Rudi Garcia dal Giudice di prime cure sulla base delle mere dichiarazioni (iniziali) rese ai collaboratori della Procura Federale da parte del coordinatore degli stewards genoani, il ricorso, in definitiva, deve essere accolto con annullamento della sanzione della squalifica inflitta al sig. Garcia e la restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Roma di Roma, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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