F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAROBBI STEFANO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/OLIMPIA COLLIGIANA DELL’1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAROBBI STEFANO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/OLIMPIA COLLIGIANA DELL’1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)
La A.S.D. Olimpia Colligiana, come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015, con la quale, con riferimento alla gara Voluntas Calcio Spoleto/Olimpia Colligiana del 1.3.2015, è stata inflitta al sig. Stefano Carobbi, allenatore della stessa reclamante, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara. Nel provvedimento impugnato dall’A.S.D. Olimpia Colligiana, con riferimento, appunto, alla squalifica di cui trattasi, si legge: «per aver rivolto espressioni irriguardose ed offensive all’indirizzo degli Ufficiali di gara. Nell’allontanarsi dal terreno di gioco, reiterava la condotta ». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società A.S.D. Olimpia Colligiana, censurando l’eccessiva severità della sanzione di cui trattasi. Dopo aver evidenziato la «condotta specchiata ed illibata dell’allenatore Stefano Carobbi», la società reclamante ammette che «nel caso di specie, l’allenatore Carobbi Stefano ha sicuramente esagerato nelle proteste, ma non ha mai voluto offendere gli Ufficiali di gara ai quali ha contestato di non dare seguito a quella collaborazione auspicata da tutti, in primis dalle Autorità arbitrali, con parole e modalità sicuramente evitabili, ma frutto unicamente di una protesta, sbagliata, ma solo di una protesta contestualizzata non solo a quanto accaduto in campo ma anche alla riunione istituzionale sopra descritta». Quanto alla specifica dinamica dell’accaduto, la frase “è roba da maiali” con la quale l’allenatore ha contestato una decisione arbitrale, costituirebbe, secondo la prospettazione difensiva, «un classico modo di esprimersi toscano e fiorentino, città questa dell’allenatore, sicuramente non elegante, possiamo anche dire becero, ma non offensivo, perché a prescindere dalle parole non vi è assolutamente nessuna associazione tra l’Arbitro e l’animale citato, tanto è vero che spesso tale frase si usa anche in modo del tutto scherzoso, e tale leggerezza ne rappresenta un indice della sua lesività che riteniamo sia estremamente lieve». A seguito di tale frase, prosegue la reclamante, «l’allenatore Carobbi è stato richiamato 4 dall’A.A. ed è a questo punto che l’allenatore ha iniziato a contestare il modo di rapportarsi della Terna Arbitrale», continuando anche «immediatamente dopo l’espulsione dal campo». Ciò premesso, la reclamante chiede appunto un’attenta valutazione della «continuazione della condotta», anche alla luce del fatto che la stessa adita Corte ha già in passato ed in più occasioni «affermato che l’evento sanzionato anche se si manifesta in più momenti lesivi deve essere considerato un unico atto caratterizzato non dalla reiterazione delle condotte contestate al Carobbi, ma dalla continuazione delle stesse». Conclude, dunque, la A.S.D. Olimpia Colligiana, chiedendo la riduzione «della squalifica inflitta all’allenatore Carobbi Stefano in misura equa di giustizia e di ragione» Alla seduta del 20.3.2015 è intervenuto l’avv. Fabio Giotti per la società reclamante, che, preliminarmente esposte le ragioni per le quali non è stata richiesta copia degli atti, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già in ricorso rassegnate. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel rapporto dell’A.A. si legge: «Al 18’ del 1° tempo allontanavo il sig. Carobbi Stefano, allenatore della società ospitata (olimpia Colligiana), perché contestava una decisione dell’arbitro rivolgendo le seguenti parole: “ma cosa siete venuti a fare qui. Ma vi rendete conto, siete incapaci; tornatevene a casa”. Mentre si allontanava dal terreno di gioco, continuava a protestare con veemenza». Si tratta, dunque, di una condotta di certo irriguardosa e offensiva nei confronti del Direttore di gara. Il comportamento dell’allenatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza, è, pertanto, senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, ritiene questo Collegio che occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta medesima. In disparte, dunque, il disvalore per comportamenti di tal genere, mai giustificati o giustificabili, una ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come l’allenatore di cui trattasi abbia tenuto un comportamento qualificabile, come detto, quale irriguardoso ed offensivo, in un sostanziale unico contesto, senza alcuna interruzione e successiva ripresa dell’agire lesivo. In altri termini, nel caso di specie, l’evento appare riconducibile ad una condotta unica, ancorché dispiegatasi in più momenti lesivi, classificabili, però, non già nello schema della reiterazione, bensì in quello della continuazione. Complessivamente, dunque, rivalutata la condotta alla luce delle suddette considerazioni ritiene questo Collegio che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Carobbi possa essere ridotta da tre a due giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpia Colligiana di Colle di Val d’Elsa (Siena) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAROBBI STEFANO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/OLIMPIA COLLIGIANA DELL’1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)"