F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015).
La società Viterbese Castrense S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 4.3.2015, con la quale, con riferimento alla gara Viterbese Castrense/Ginnastica e Calcio Sora disputatasi il giorno 8 marzo u.s., valevole per il Campionato Serie D, Girone “G”, è stata inflitta alla stessa società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e quella della disputa di una gara a porte chiuse. Nel provvedimento impugnato il Giudice Sportivo così motiva le sanzioni: «per avere propri sostenitori, durante lo svolgimento della gara: - lanciato sul terreno di gioco due fumogeni; - fatto 5 esplodere nel settore loro riservato due “bombe carta”. Sanzione così determinata sia in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia in considerazione della recidiva, anche specifica, per i fatti di cui al Com. Uff. n. 99, 71, 68, 51, 31, 23 (R.A. – RcC)». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società Viterbese Castrense S.r.l. Con il primo motivo d’appello la società reclamante eccepisce eccessiva onerosità e sproporzionalità delle sanzioni inflitte in relazione alla valutazione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S.. Attenuanti la cui esistenza, secondo la Viterbese Castrense S.r.l., emerge dagli stessi atti ufficiali, anche considerato che il Commissario di campo, con riferimento alle misure d’ordine predisposte dalla società ospitante, ha scritto nel suo referto: «sufficienti e ben disposte in ogni settore dell’impianto sportivo a garantire il normale svolgimento della gara». Evidenzia, sotto tale profilo, la società reclamante come assicurare il normale svolgimento della gara sia proprio «la finalità voluta dalla norma in esame, in quanto può essere estremamente difficile impedire l’ingresso sul terreno di gioco di materiale pirotecnico …, ma è fondamentale che le società si attivino con qualunque mezzo utile, necessario ed idoneo, quantomeno a contrastare ogni fenomeno di violenza, e tale risultato è stato pienamente raggiunto dalla Viterbese Castrense s.r.l. come dimostrano i rapporti degli Ufficiali di gara». A tal fine, inoltre, la società reclamante produce verbali del responsabile della sicurezza dai quali sarebbe possibile evincere «l’esistenza di una effettiva struttura organizzativa che si avvale di Steward all’uopo istruiti per contrastare e prevenire comportamenti della specie di quelli poi verificatisi». Ricorrerebbero, pertanto, a dire della Viterbese Castrense s.r.l., «congiuntamente le circostanze di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 13 C.G.S.», ragione in ordine alla quale la stessa predetta società invoca «a norma del comma 2) dello stesso articolo l’applicazione delle attenuanti ivi previste con una conseguente rideterminazione delle sanzioni impugnate, con la revoca in ogni caso della sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse». Con il secondo motivo di appello la Viterbese Castrense S.r.l. contesta l’applicazione della recidiva. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, alcune delle sanzioni richiamate nel provvedimento del Giudice Sportivo ai fini dell’applicazione dell’aumento di pena per recidiva specifica sarebbero state inflitte non per fatti della stessa natura, come previsto dall’art. 21 C.G.S.. Riconosce, in tal ottica, la reclamante, quale recidiva specifica, solo i fatti puniti con le sanzioni di cui ai Com. Uff. nn. 23 e 68 di quelli richiamati dal giudice di prime cure, evidenziando, tuttavia, che si tratta «complessivamente di 5 fumogeni utilizzati esclusivamente dai sostenitori della Viterbese Castrense s.r.l. che non riteniamo siano di gravità tale …. da determinare una sanzione che va ad incidere su tutto il pubblico della società reclamante». Sotto tale angolo visuale, la società reclamante ritiene che essendo stato «chiaramente individuato il settore dello stadio del Viterbo dal quale sono stati lanciati i fumogeni ed esplose le bombe carta, ovvero come riporta l’Arbitro nel proprio Rapporto “lanciavano dalla curva in cui erano stati sistemati”, e riteniamo pertanto che la sanzione, viste le concrete circostanze sia del fatto che dei precedenti, avrebbe dovuto colpire tale settore (curva) a norma dell’art. 18 comma 1 lett. e) C.G.S. e non l’intero stadio e l’intera tifoseria viterbese». Con un terzo motivo di gravame la società reclamante, comparando la sanzione alla stessa inflitta nel caso di specie con quella applicata dallo stesso G.S. ad altra società per fatti ritenuti sostanzialmente sovrapponibili («esplosione di bombe carta ed utilizzo di fumogeni da parte dei sostenitori …, il tutto aggravato da una recidiva specifica reiterata») contesta l’eccessiva afflittività della sanzione medesima. Così argomentando, la reclamante conclude chiedendo appunto la rideterminazione delle sanzioni. Alla seduta del 20.3.2015 è intervenuto l’avv. Fabio Giotti, per la società reclamante, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già in ricorso rassegnate. Il reclamo merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati. Nel supplemento di rapporto del direttore di gara è dato leggere, per quanto rileva ai fini del presente procedimento: «Al 7’ del 1° tempo i tifosi della Viterbese lanciavano dalla curva in cui 6 erano sistemati 2 (due) fumogeni che cadevano sul terreno di gioco; dopo pochi secondi esplodeva una bomba carta nello stesso settore dove si trovavano i tifosi della Viterbese. Al 6’ del secondo tempo esplodeva una bomba carta nel settore dei tifosi della Viterbese». Dispone, tra l’altro, l’art. 12, comma 3, C.G.S. che «Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza». Per le suddette violazioni, ai sensi del successivo comma 6, si applica la sanzione dell’ammenda e «nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1». Quest’ultima disposizione così recita: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni». Ciò premesso, non vi è dubbio (e non è neppure contestato) che nella gara in questione i sostenitori della Viterbese Castrense s.r.l. abbiano, ancora una volta, introdotto materiale pirotecnico pericoloso per l’incolumità dei presenti all’evento sportivo, facendo esplodere anche alcune bombe carta. È altrettanto certo che, a prescindere dal fatto che non tutte le sanzioni di cui ai comunicati ufficiali richiamati dal giudice di primo grado siano state inflitte per fatti della stessa natura, la società Viterbese Castrense s.r.l., almeno in precedenti due occasioni, è già stata sanzionata in relazione ad analoghe contestazioni, come del resto, correttamente ammesso in reclamo. In particolare, da ultimo, come anche dalla medesima società reclamante ricordato, la stessa è stata sanzionata con la sanzione dell’ammenda e della diffida. Ora, visto quanto reiteratosi nella gara disputatasi il giorno 8 marzo, dette sanzioni non sono, evidentemente, riuscite ad esplicare il loro naturale effetto dissuasivo, rivelandosi, dunque, inefficaci innanzi al contesto considerato. Del resto, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., nel caso di sanzione inflitta «per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni». Per i nuovi fatti contestati ed oggetto del presente procedimento la sanzione deve, dunque, essere rinnovata ed aggravata. Sotto tale profilo, quindi, appare del tutto corretta la valutazione complessiva compiuta dal Giudice Sportivo Tuttavia, il Collegio ritiene, da un lato, di poter valorizzare l’attenuante di cui alla lett. a), dell’art. 13, comma 1, C.G.S., dall’altro, di dover tenere in adeguata considerazione la circostanza che negli atti ufficiali di gara è stato esattamente individuato il settore cui è possibile riferire il comportamento dei sostenitori imputato alla società. Per queste ragioni, la Corte, confermata la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla Viterbese Castrense S.r.l., ritiene congruo e adeguato, in parziale accoglimento del reclamo e avuto riguardo alla fattispecie specifica, sostituire la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse con quella della disputa di una gara con il settore riservato ai sostenitori locali (denominato “curva nord”) privo di spettatori. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo ridetermina la sanzione inflitta nell’obbligo di disputa di 1 gara con il settore riservato ai sostenitori locali (denominato “curva nord”) privo di spettatori e ammenda di € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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