F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ, – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8203/573 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8204/574 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ, - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8203/573 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8204/574 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015) La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 24.4.2015 per decidere in ordine al reclamo proposto dalla S.S. Barletta Calcio s.r.l. e del sig. Giuseppe Perpignano, amministratore unico e legale rappresentante della stessa predetta società, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 51/TFN del 17.4.2015, con la quale è stata inflitta la sanzione della penalizzazione di punti quattro in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla prima, e quella della inibizione di mesi sei, al secondo. Il procedimento ha origine dalla segnalazione dd. 6 marzo febbraio 2015 della Co.Vi.So.C. relativa al mancato pagamento da parte della società Barletta Calcio S.r.l. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati inerenti le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. In particolare, esaminato il report della Deloitte&Touche S.p.A., la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato a carico della S.S. Barletta Calcio S.r.l. «il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2014, così come prescritto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VII, da effettuarsi entro il termine del 16.2.2015», nonché «il permanere, alla data del 16.2.2015, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di settembre e ottobre 2014, come segnalato con nota del 5.2.2015 prot. n. 197.04/GC/ar, così come prescritto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VII». Con altra comunicazione di pari data la Co.Vi.So.C. segnalava «il mancato pagamento, entro il termine del 16.2.2015, degli emolumenti dovuti a diversi tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014, così come previsto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VI» (precisa al riguardo l’organo di vigilanza che «la società ha corrisposto, oltre il suddetto termine, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014»), nonché «il permanere, alla data del 16.2.2015, del mancato pagamento a diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014, come segnalato con nota del 5.2.2015 prot. n. 198.04/GC/ar, così come prescritto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VI)» (precisa al riguardo l’organo di vigilanza che «la società ha provveduto, solo in data 27 febbraio 2015, al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014, quindi oltre il termine previsto dalla normativa federale»). Di conseguenza, con atto del 30 marzo 2015, la Procura Federale ha deferito: - il Sig. Perpignano Giuseppe, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la S.S. Barletta Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante. Con ulteriore atto del 30 marzo 2015, la Procura Federale ha deferito: - il Sig. Perpignano Giuseppe, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la S.S. Barletta Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante. Negli instaurati procedimenti disciplinari di cui sopra si costituivano ritualmente i deferiti, depositando memorie difensive, nelle quali si contesta la sussistenza della violazione imputata sia per l’accordata rateazione, da parte dell’INPS, delle somme dovute, sia per la non intellegibilità dei calcoli effettuati dalla Società di revisione ed eccependo, in via preliminare, il ne bis in idem, attesa la pendenza di precedente procedimento avente ad oggetto la violazione per le mensilità di settembre ed ottobre 2014. Nella riunione del 16.4.2015, il T.F.N., «riuniti i suddetti deferimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva», ha inflitto al sig. Giuseppe Perpignano l’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla S.S. Barletta Calcio S.r.l. la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Avverso la suddetta decisione hanno proposto, con unico atto, reclamo entrambi i deferiti, articolando specifici motivi d’appello: incertezza degli elementi che costituiscono l’impianto accusatorio; falsa o erronea applicazione dell’art. 85 N.O.I.F. in combinazione con l’art. 18 C.G.S. (con riferimento agli emolumenti); falsa o erronea applicazione dell’art. 85 N.O.I.F. in combinato con l’art. 18 C.G.S. (con riferimento alle ritenute Irpef e contributi Inps). Al dibattimentale sono intervenuti l’avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura federale ed il dottor Manuel Sandoletti in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio, per i reclamanti. La difesa del Barletta, illustrate le ragioni dell’appello, ha eccepito ne bis in idem, attesa l’esistenza di precedente procedimento relativo agli emolumenti dei mesi di settembre ed ottobre 2014, evidenziando che il ritardo nei pagamenti è di soli 10 giorni e che per i contributi Inps c’è rateazione in corso, insistendo, quindi, per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (proscioglimento e, in subordine, «l’applicazione di una sanzione adeguata al comportamento del club»). Il rappresentante della Procura federale ha ribadito la correttezza del deferimento, chiedendo la conferma dell’impugnata decisione, evidenziando come non sussista l’eccepito ne bis in idem, trattandosi di violazioni diverse. Il reclamo non può trovare accoglimento. È pacifica la sussistenza delle violazioni imputate alla società deferita ed al suo legale rappresentante, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.: la società Barletta Calcio S.r.l. non ha rispettato il disposto di cui all’art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F., non avendo attestato, nel termine perentorio del 16.2.2015, l’avvenuto pagamento di «tutti gli emolumenti dovuti» per il terzo bimestre (novembre / dicembre 2014) «in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati», nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) relativamente agli emolumenti prima indicati e, permanendo, alla data del 16.2.2015, il mancato pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014,nonché il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) relativamente ai predetti emolumenti. Pacifiche, in tal senso, le risultanze degli accertamenti della società incaricata dalla F.I.G.C., come documentato dalla relazione della Co.Vi.So.C. in atti. Ciò premesso, appare privo di rilievo l’assunto di cui al primo motivo di gravame, con il quale i reclamanti contestano l’incertezza degli elementi che costituiscono l’impianto accusatorio. Sotto siffatto profilo i documenti su cui si fonda il deferimento non troverebbero riscontro nel memorandum allegato dalla Co.Vi.So.C, rendendosi, così difficoltoso «comprendere l’esatto ammontare degli emolumenti dovuti, non dovuti, pagati e non pagati». Segnala, altresì, la società Barletta, che i propri consulenti «non hanno trovato corrispondenza tra le cifre esposte come risultano dalla documentazione contabile». Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non vi è alcun difetto di identificazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione dell’ipotesi sanzionatoria in rilievo nel presente giudizio, anche considerato, come correttamente evidenziato in dibattimento dal rappresentante della Procura federale, che anche laddove esistesse effettivamente l’asserita divergenza, la violazione, di natura formale, imputata ai deferiti sarebbe comunque sussistente, essendo, come detto, pacifica la mancata regolarizzazione, nei termini imposti dalla normativa federale, tanto degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori, quanto delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Non vi è dubbio, in tale prospettiva, che la fattispecie incriminatrice di cui trattasi è integrata a prescindere dal quantum dell’inadempimento, sia sotto il profilo degli importi omessi, sia sotto quello dell’entità del ritardo nell’adempimento. Per analoghe ragioni deve essere disatteso anche il secondo motivo di reclamo con il quale la S.S. Barletta Calcio S.r.l. lamenta la mancata applicazione della norma di cui all’art. 18 C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere determinata tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Quanto alle ritenute Irpef, evidenzia la società Barletta Calcio S.r.l., «le norme statali consentono la rateazione del debito secondo tempi e modalità che non coincidono con le scadenze federali perché mentre lo Stato […] prevede che la rateazione del debito possa essere fatta solo dopo che il debito è stato accertato, la Co.Vi.So.C. da una parte consente di provare l’intervenuta rateazione, ma dall’altra chiede che la prova della rateazione venga fornita prima che il termine fissato dallo Stato per proporla sia iniziato a decorrere. Ciò ha creato inevitabilmente una discrepanza tra le tempistiche della normativa statale elaborate sull’anno solare – gennaio / dicembre – e le tempistiche della normativa federale che sono state calibrate sulla stagione sportiva – 1 giugno / 1 luglio». La rateazione, dunque, non sarebbe stata ad oggi presentata «perché il contribuente non ha gli strumenti idonei per farlo, avendo le norme statali previsto specifiche tempistiche e modalità». Quanto ai contributi Inps, con riferimento alle mensilità di novembre e dicembre 2014, parte reclamante segnala di aver «già richiesto ed ottenuto sia la rateazione relativa alla gestione separata, sia la rateazione relativa alla gestione dipendenti Inps e all’Enpals» e di aver già saldato la prima rata di entrambi i piani di rateazione. Anche questo motivo d’appello, come si diceva, non può trovare accoglimento. L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.. Nel caso di specie, la preannunciata istanza di rateazione del debito Irpef e l’accoglimento dell’istanza di rateazione del debito Inps non sono, appunto, state proposte (né, tantomeno, accettate), entro il termine del 16.2.2015. A tale data, pertanto, la S.S. Barletta Calcio S.r.l. non era in regola, per quanto in questa sede rileva ed ai fini della disciplina dettata dall’ordinamento federale, con il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Ciò integra la sussistenza della violazione contestata. Del pari privo di pregio appare il terzo motivo di reclamo con il quale si deduce falsa o erronea applicazione dell’art. 85 N.O.I.F. relativamente agli emolumenti. Evidenzia, a tal proposito, parte reclamante come gli emolumenti di novembre e dicembre 2014, in scadenza di pagamento al 16 febbraio, siano stati versati il 27 febbraio. Ci sarebbe, dunque, un ritardo di soli 10 giorni «e per quanto non si possa negare che il pagamento sia stato disposto oltre il termine previsto, il comportamento tenuto dalla società – che si è adoperata per provvedere al pagamento in pochi giorni – merita comunque di essere tenuto in considerazione nel momento di determinazione della sanzione adeguata». Quanto agli emolumenti relativi ai mesi di settembre e ottobre 2014, entro il termine del 16.12.2014 la società «ha versato la somma di € 85.256,33 a titolo di emolumenti, cioè circa 1/3 dell’intero ammontare degli stipendi», mentre «l’importo residuo è stato invece corrisposto a febbraio». Si tratterebbe, dunque, a dire dei reclamanti, soltanto di un parziale inadempimento. Orbene, nella fattispecie, il parziale e/o inesatto e/o tardivo adempimento equivale ad inadempimento. Sotto tale aspetto non ha ragioni, questo Collegio, per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di settore in materia. Tanto l’adempimento parziale, quanto il ritardo, seppur contenuto, nell’adempimento, integrano comunque il comportamento disciplinarmente rilevante sanzionato dall’impianto normativo di cui al combinato disposto dell’art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S.. Si tratta, del resto, di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e la condotta di cui trattasi si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata. La disposizione da ultimo menzionata, come formulata, non lascia spazio alcuno per una interpretazione diversa da quella operata dal T.F.N., né per una differente (ridotta) determinazione della sanzione inflitta, essendo la stessa già stata contenuta nel minimo edittale, probabilmente proprio in ragione di quanto previsto dall’ultimo periodo della stessa predetta disposizione prima citata, secondo cui la sanzione deve essere applicata «tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva». Quanto, infine, all’eccezione sollevata nel corso della discussione in ordine alla sussistenza del ne bis in idem, sul presupposto che le violazioni relative alle mensilità di settembre e ottobre 2014 sono già state contestate con precedente deferimento, correttamente il T.F.N., evidenziato come la disciplina di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. sancisca che “il mancato pagamento…nei termini fissati dalle disposizioni federali…: c) per il terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima…comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) …”, ha affermato che il permanere dell’inadempimento economico dà luogo ad una nuova violazione autonomamente sanzionabile. Orbene, nel caso di specie, alla data del 16.2.2015 è stato riscontrato sia il mancato adempimento alle previsioni federali con riferimento agli emolumenti di novembre e dicembre 2014, sia il permanere dell’inadempimento con riferimento agli emolumenti di settembre e ottobre 2014. Trattandosi, come detto, di violazioni autonome, le stesse devono essere autonomamente e distintamente sanzionate. Infondata, pertanto, l’eccezione di ne bis in idem. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio s.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it