LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 30 Aprile 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TORINO – Soc. JUVENTUS del 26 aprile 2016
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 30 Aprile 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. TORINO – Soc. JUVENTUS del 26 aprile 2016
Il Giudice sportivo, premesso che: verso le ore 12.00 del giorno successivo alla gara, i collaboratori della Procura federale trasmettevano a questo Ufficio il rituale rapporto nel quale, tra l’altro, riferivano che, al 1° del primo tempo, dal settore dello Stadio Olimpico occupato dai sostenitori della Società bianconera, era stata lanciata una “bomba-carta” nel settore denominato “Curva Primavera”, occupato dai sostenitori della squadra granata, con conseguenze lesive per nove persone, che erano ricorse in “codice verde” alle cure sanitarie presso il Pronto Soccorso di vari nosocomi cittadini; circa due ore dopo, la Procura federale trasmetteva una comunicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella quale si precisava che erano in corso “accurate indagini per accertare se il petardo esploso con evidenza nel settore granata sia stato lanciato dalla curva juventina ovvero confezionato e fatto esplodere dai tifosi torinisti”; l’incertezza probatoria rendeva necessaria la richiesta da parte di questo Giudice al Procuratore federale di ulteriori indagini (C.U. n. 215 del 27 aprile 2015); alle ore 11.11 odierne, la Procura federale trasmetteva l’ulteriore comunicazione in pari data dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: “la Questura di Torino ha comunicato che le ulteriori attività di carattere sia informativo che investigativo portano a ritenere confermato il quadro originario dell’ipotesi di indagine, ovvero che, in merito al primo artifizio – di maggior potenziale – deflagrato nella curva Primavera prima dell’inizio dell’incontro, lo stessa sia stato credibilmente lanciato dalla zona superiore del settore ospiti, occupato da componenti del tifo ultras della Juventus”. osserva: sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio circa la attribuibilità ai tifosi bianco-neri del lancio della “bomba-carta”, la Soc. Juventus deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14, n. 2 CGS per la tale violenta condotta dei propri sostenitori. La consequenziale sanzione deve necessariamente riflettere la particolare gravità del fatto, un atto delinquenziale per la potenzialità lesiva del materiale esplodente utilizzato, ed appare equa la correlazione ex art. 18, n.1, lettere e), con il settore della Juventus Stadium denominato “Settore Sud” ove, secondo gli accertamenti effettuati dalla Procura federale, sono prevalentemente collocati in occasione delle gare casalinghe i sostenitori bianco-neri presenti nelle circostanze in causa nel “Settore Ospiti” dello Stadio Olimpico. Entrambe le Società devono altresì rispondere per l’ininterrotto e pericoloso lancio nel corso della gara da parte delle proprie tifoserie di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria. P.Q.M. delibera di sanzionare: - la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare due gare con il settore dello Juventus Stadium denominato “Settore Sud” privo di spettatori e con l’ammenda di € 50.000,00; - la Soc. Torino con l’ammenda di € 50.000,00.
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