LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 19 Maggio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 19 Maggio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. JUVENTUS Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 70% dei 9.000 sostenitori della squadra nero-azzurra, collocati nel settore denominato “Secondo anello verde”, indirizzava al 33°del secondo tempo al calciatore n. 6 della squadra avversaria un coro inequivocabilmente espressivo di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS; valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza della “Curva Nord” dello stadio; rilevato che per la Società nero-azzura il precedente provvedimento sanzionatorio per comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 144 dell’11 marzo 2014) non è ostativo alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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