• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 03 Giugno 2015
(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO FEDERICO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), DANIELE PERSI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Stagni di Ostia), GIANMARCO CAPPELLI (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, attualmente tesserato per la Società AS Pescatori Ostia), RICCARDO DE LUCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), Società ASD OSTIA MARE LIDO CALCIO e ASD STAGNI DI OSTIA – (nota n. 9276/175 pf13-14 AM/ma del 20.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/TFN del 03 Giugno 2015
(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO FEDERICO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), DANIELE PERSI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Stagni di Ostia), GIANMARCO CAPPELLI (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, attualmente tesserato per la Società AS Pescatori Ostia), RICCARDO DE LUCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), Società ASD OSTIA MARE LIDO CALCIO e ASD STAGNI DI OSTIA - (nota n. 9276/175 pf13-14 AM/ma del 20.4.2015).
Occorre premettere che l’art. 96 NOIF, prevede che le Società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come giovani, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione. Nel caso in esame, la Procura federale, traendo spunto da un esposto presentato dalla Società ASD Totti Soccer School, con atto del 20 aprile 2015, ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 96 NOIF, i Sigg.ri Claudio Federico, segretario generale della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, Daniele Persi, presidente della Società ASD Stagni di Ostia, i calciatori Gianmarco Cappelli e Riccardo De Luca, nonché le Società ASD Stagni di Ostia e ASD Ostia Mare Lido Calcio, alle quali ha rispettivamente contestato alla prima la responsabilità diretta per il fatto ascritto al Persi (art. 4, comma 1 CGS) ed alla seconda la responsabilità oggettiva per il fatto ascritto al Federico, al Cappelli ed al De Luca (art. 4 comma 2 CGS). Al Persi veniva altresì contestato il fatto che egli, al termine dell’audizione del 28 maggio 2014, si era rifiutato di firmare il relativo verbale ed aveva abbandonato immediatamente ed improvvisamente la sala dell’audizione. L’Organo inquirente, nel corso delle indagini, aveva accertato che i calciatori Riccardo De Luca e Gianmarco Cappelli, tesserati per la Società ASD Totti Soccer School, nella stagione sportiva 2011/2012 si erano tesserati con cartellino annuale in favore della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio ed avevano partecipato con detta Società al campionato Allievi Regionali d’élite e che costoro, dovendo nella successiva stagione sportiva 2012/2013 essere tesserati con vincolo pluriennale e che ciò avrebbe comportato il pagamento del premio di preparazione a favore della ASD Totti Soccer School ed a carico della ASD Ostia Mare Lido Calcio, erano stati trasferiti alla Società ASD Stagni di Ostia, partecipante al campionato di Terza categoria, per poi tornare in forza alla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio a titolo temporaneo. Siffatti movimenti erano per l’appunto finalizzati ad eludere la disciplina dell’art. 96 NOIF, tanto era vero che il suddetto premio di preparazione, afferente i due calciatori, non era stato corrisposto in danno della Società Totti Soccer School. Resistono al deferimento tutti gli incolpati, i quali, con memoria redatta dal loro difensore di fiducia, deducono che nel maggio 2012 la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio aveva pagato alla Società Totti Soccer School i premi di preparazione relativi ad una serie di calciatori nati tra il 1993 ed il 1994 e che questo era avvenuto anche a giugno 2012 per altri due calciatori, sicché non vi era motivo di ritenere che per i calciatori di che trattasi fosse stata adottata una diversa strategia. Aggiungono che l’impianto accusatorio della Procura è sfornito di prova, atteso che i deferiti, in sede di audizione, avevano respinto le accuse loro mosse dalla Società Soccer School e che nessun altro elemento era stato acquisito alle indagini, che fosse tale da comprovare la fondatezza delle accuse. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Claudio Federico, di mesi 8 (otto) a carico del Sig. Daniele Persi; squalifica di 3 (tre) gare effettive per ciascuno dei due calciatori Gianmarco Cappelli e Riccardo De Luca; ammenda di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) a carico della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico della Società ASD Stagni di Ostia. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha insistito per il rigetto del deferimento. Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue. Tre appaiono le assorbenti ragioni che depongono a favore della fondatezza del deferimento; la prima è che in effetti il premio di preparazione relativo ai calciatori De Luca e Cappelli era certamente dovuto; la seconda è che tale premio non era stato corrisposto; la terza è che il duplice tesseramento dei calciatori De Luca e Cappelli dalla ASD Ostia Mare Lido Calcio alla ASD Stagni di Ostia e da quest’ultima Società di nuovo alla ASD Ostia Mare Lido Calcio non poteva avere altra finalità che non fosse quella di affrancare tanto la ASD Ostia Mare Lido Calcio, quanto la ASD Stagni di Ostia dal pagamento del detto premio. Si ritiene al riguardo di condividere la relazione della Procura Federale nella parte in cui viene ritenuta incomprensibile la circostanza che i due calciatori, che avevano disputato per l’Ostia Mare un ottimo campionato Allievi nella stagione 2011/2012, si fossero indotti nel settembre 2012 a farsi tesserare dapprima per una Società di terza categoria, la ASD Stagni di Ostia, senza peraltro effettuare provini e disputare gare amichevoli o di campionato e restando singolarmente privi della conoscenza da parte della dirigenza di detta Società, per poi dopo appena otto giorni tornare in prestito alla Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, con la quale erano stati tesserati l’anno precedente. In questo contesto, dovendosi ragionevolmente ritenere la sussistenza della inosservanza dell’art. 96 NOIF, commessa per quanto di ragione da tutti i deferiti e conseguentemente la violazione del principio richiamato dall’art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione per quel che concerne le due Società all’art. 4 commi 1 e 2 CGS, il deferimento deve essere accolto; le sanzioni, tuttavia, vanno ricondotte entro limiti di minore entità, pur tenuto conto che esse, per il Persi, sono aggravate dal fatto che egli, al termine dell’audizione del 28 maggio 2014, dopo aver riletto il verbale facendo apportare modifiche e precisazioni alle rese dichiarazioni, si era rifiutato di firmarlo ed aveva abbandonato immediatamente ed improvvisamente la sala dell’audizione. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Claudio Federico, di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Daniele Persi; squalifica di 2 (due) giornate per ciascuno dei due calciatori Gianmarco Cappelli e Riccardo De Luca, da scontarsi in gare ufficiali; ammenda di € 2.000,00 (euro duemila) a carico della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della Società ASD Stagni di Ostia.
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(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO FEDERICO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), DANIELE PERSI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Stagni di Ostia), GIANMARCO CAPPELLI (all’epoca dei fatti Calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio, attualmente tesserato per la Società AS Pescatori Ostia), RICCARDO DE LUCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Ostia Mare Lido Calcio), Società ASD OSTIA MARE LIDO CALCIO e ASD STAGNI DI OSTIA – (nota n. 9276/175 pf13-14 AM/ma del 20.4.2015)."