COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA FRANCESCA CABRINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 16/04/2015 (GARA PRIMA PORTA SAXA RUBRA – SANTA FRANCESCA CABRINI 98 DEL 22/03/2015 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 251 dell’ 8.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA FRANCESCA CABRINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 16/04/2015 (GARA PRIMA PORTA SAXA RUBRA – SANTA FRANCESCA CABRINI 98 DEL 22/03/2015 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 251 dell’ 8.5.2015 La A.S.D. Santa Francesca Cabrini 98 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva convalidato il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio di 2-2, chiedendone la vittoria a tavolino. A sostegno del reclamo la Santa Francesca Cabrini 98 sosteneva che la sospensione della gara, da parte dell’arbitro, avvenuta un minuto e mezzo prima dello scadere, era addebitabile esclusivamente al comportamento intimidatorio e aggressivo, tenuto, verso l’arbitro, dai giocatori della Società Prima Porta Saxa Rubra; in particolare, questi ultimi, al 49° minuto del 2° tempo, dopo che il direttore di gara aveva espulso un loro compagno di squadra, accerchiavano l’arbitro ed uno di essi, non identificato, riusciva a strappare con destrezza il taccuino dalle mani dello stesso. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltava l’arbitro, il quale descriveva minuziosamente gli accadimenti verificatisi a pochi minuti dal termine della gara. Specificatamente l’arbitro dichiarava che al 49° minuto del 2° tempo, sul risultato di 2-2, veniva spintonato, con due mani sul petto, dal giocatore del De Sanctis Simone (Prima Porta Saxa Rubra) ed era costretto ad indietreggiare di un metro circa, per non cadere; a seguito di ciò, dopo aver estratto il cartellino rosso, veniva, minacciosamente, circondato da numerosi giocatori del Prima Porta Saxa Rubra, uno dei quali, non identificato, nella confusione generale, gli strappava il taccuino dalle mani con destrezza; conseguentemente, temendo per la propria incolumità e non essendo più nelle condizioni psicologiche per condurre a termine la gara, la sospendeva e veniva scortato nello spogliatoio per evitare ulteriori aggressioni, dove riceveva, dopo diversi minuti, il taccuino strappato in due parti. Da tutto ciò si evince, chiaramente, che sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 64 N.O.I.F., l’arbitro ha sospeso, correttamente, la gara, a seguito del clima intimidatorio ed aggressivo creato, nei propri confronti, dai giocatori della squadra di casa, unica responsabile della sospensione dell’incontro. Ma vi è di più: i giocatori della Prima Porta Saxa Rubra, sottraendo il taccuino dalle mani dell’arbitro e non restituendoglielo prontamente hanno, non solo, impedito a quest’ultimo di poter proseguire regolarmente la gara, ma hanno, anche, minato l’onorabilità e dignità dello stesso. In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere il reclamo comminando alla Società Prima Porta Saxa Rubra la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. La tassa reclamo va restituita.
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