COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ADOLINI ALESSIO (TESSERATO FELGAS FABRICA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATIO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 241 DEL 29 APRILE 2015 GARA: FELGAS FABRICA – VALENTANO DEL 26-4-2015 (Campionato Prima Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ADOLINI ALESSIO (TESSERATO FELGAS FABRICA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATIO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 241 DEL 29 APRILE 2015 GARA: FELGAS FABRICA – VALENTANO DEL 26-4-2015 (Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 251 dell’ 8.5.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Al 43’ del secondo tempo , veniva espulso il calciatore Adolini Alessio per aver afferrato il polso dell’arbitro , strattonandolo. Il ricorrente , escludeva che il suo gesto, posto nei confronti del direttore di gara, fosse di natura violenta , ( non essendoci peraltro alcun contrasto o divergenza tra lui e l’arbitro), ma soltanto una pacifica richiesta di spiegazioni circa la mancata ripresa del gioco e che per convincerlo delle sue ragioni esposte, lo prendeva “per mano” nell’intento di avvicinarlo verso la panchina, dove altri giocatori potevano confermare la sua versione. Pertanto l’istante chiedeva la riforma della decisione impugnata e comunque la riduzione della squalifica inflitta per renderla più equa rispetto alla effettiva entità dei fatti. Dall’esame del referto di gara, risulta evidente l’azione del n.9 Adolini, che afferrava il polso del direttore di gara strattonandolo. All’iniziale gesto, poco rispettoso, sia nei confronti della persona dell’arbitro, che delle sue stesse funzioni, (non esauritosi con una mera e pur sempre censurabile trattenuta), è seguita in un unico contesto, una successiva ed energica altra azione relativa allo spintonamento. Considerato che il referto del direttore di gara , per l’art. 35 sub.1.1. del c.g.s. , costituisce piena prova sul comportamento tenuto da ogni tesserato durante lo svolgimento delle competizioni; DELIBERA Ritenendo congrua e ben adeguata la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado, presso il Comitato Regionale Lazio FIGC L.N.D. , di respingere il reclamo, confermando la squalifica di quattro gare effettive a carico del calciatore Adolini Alessio, come meglio al C. U. N. 241, del 29.04.2015, alla pag.10. La tassa reclamo versata va incamerata
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