COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARKNA 2007 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DEL 23 APRILE 2015 GARA: TARKNA 2007 – NUOVA ORTANA DEL 19.4.2015 (Campionato Seconda Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 264/LND del 22/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARKNA 2007 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DEL 23 APRILE 2015 GARA: TARKNA 2007 – NUOVA ORTANA DEL 19.4.2015 (Campionato Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 256 del 15.5.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo che le ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 comminando altresì ammenda di € 400,00, assumendo che il pestone inferto sul piede del direttore di gara da parte del proprio tesserato, Attili Stefano è stato fortuito, non violento e lieve e che i comportamenti discriminatori e antisportivi sono stati causati da persona estranea alla società e fuori dell’impianto sportivo; sentita la società reclamante; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il violento comportamento del calciatore Attili Stefano e la condotta ingiuriosa, minacciosa e discriminatoria di un soggetto riconducibile alla reclamante; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, che la valutazione delle condizioni psico-fisiche necessarie ad arbitrare è riservata solo ed esclusivamente all’arbitro stesso e che, nel caso di specie, l’impossibilità a proseguire ad arbitrare, e quindi che fosse concluso l’incontro, è stata causata dall’azione di un tesserato della società reclamante; rilevato che la ammenda risulta essere congrua e giustamente comminata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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