COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300,00 E RISARCIMENTO DANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 222 DEL 14 APRILE 2015 GARA: CORI – DILETTANTI FALASCHE DEL 12-4-2015 (Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300,00 E RISARCIMENTO DANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 222 DEL 14 APRILE 2015 GARA: CORI – DILETTANTI FALASCHE DEL 12-4-2015 (Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015 Visto il reclamo a margine, con cui la Società Cori ha eccepito la decisione di Primo grado inerente l’ammenda di € 300,00 e l’obbligo di risarcimento dei danni arrecati all’autovettura dell’arbitro, sostenendo che il mezzo era stato posteggiato in uno spazio aperto, accessibile a qualsiasi persona e che la Società non avrebbe avuto motivo di danneggiare l’auto stessa, in quanto la gara si era conclusa con un risultato a lei favorevole. Tenuto conto che la ricorrente chiede una riduzione della sanzione e la revoca dell’obbligo di risarcimento danni; letti gli atti ufficiali e sentito l’osservatore arbitrale della gara, il quale ha fatto presente che, in effetti, l’auto dell’arbitro era stata parcheggiata in un posteggio incustodito ed aperto a chiunque e che durante la gara non si erano verificati episodi di rilievo; considerato da quanto descritto non emergono elementi tali da poter addebitare con sicurezza la responsabilità dei citati danni ad alcuna delle due Società, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a € 200,00 e revocando l’obbligo di risarcimento danni. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it