COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: SAN LORENZO NUOVO – ATLETICO LADISPOLI DEL 3-5-2015 (Campionato Prima Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 270/LND del 29/5/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 255 DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: SAN LORENZO NUOVO – ATLETICO LADISPOLI DEL 3-5-2015 (Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 22.5.2015 La Società San Lorenzo Nuovo presentava, davanti al Giudice Sportivo di prime cure, reclamo avverso la regolarità della gara di cui in epigrafe sostenendo che l’Atletico Ladispoli non avesse rispettato l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, almeno tre giocatori nati dal 01/01/1991 e per l’effetto chiedeva la vittoria “a tavolino”, ex art. 17 comma 5 C.G.S. Il Giudice Sportivo dichiarava inammissibile il predetto reclamo, perché tardivo, e convalidava il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2. Detto provvedimento veniva impugnato, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente. A sostegno del proprio atto d’appello, il San Lorenzo Nuovo, affermava che il ricorso, sia pur tardivo perché presentato oltre i termini abbreviati stabiliti dalla F.I.G.C. con c.u. n. 107/A del 12/01/2015, doveva essere, comunque, oggetto di valutazione nel merito da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, i quali dovevano procedere d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, ascoltate, come da richiesta, entrambe le Società, ritiene di non poter discostarsi dalla decisione emessa dal Giudice Sportivo di 1° grado. Come detto, la F.I.G.C., con c.u. n. 107/A del 12/01/2015, ha previsto che gli eventuali reclami , relativi alle ultime quattro giornate dei campionati regionali, dovessero pervenire, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara (abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva). Nel caso specifico la Società San Lorenzo Nuovo ha presentato il reclamo oltre tale termine e pertanto, correttamente, è stato dichiarato inammissibile e per l’effetto convalidato il risultato conseguito sul campo. Tale irregolarità procedurale non può essere sanata con il reclamo presentato a questa Corte Sportiva, stante l’art. 33, comma 9 seconda parte del C.G.S., il quale prevede che le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami nella successiva istanza; conseguentemente, tutto ciò, ne preclude l’esame nel merito. In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 9, seconda parte del C.G.S. . La tassa reclamo va incamerata.
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