COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 28/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 44/cs – Ricorso ASCD Vecchio Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Alessandro Munzi per cinque giornate. Gara Olimpia 1937 – Vecchio Castagna Quarto del 2 maggio 2015 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 64 del 7.5.2015 Delegazione Provinciale di Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 74 del 28/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 44/cs - Ricorso ASCD Vecchio Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Alessandro Munzi per cinque giornate. Gara Olimpia 1937 - Vecchio Castagna Quarto del 2 maggio 2015 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 64 del 7.5.2015 Delegazione Provinciale di Genova. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti; rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto, da cui si evince che al 23° del secondo tempo della gara in oggetto il calciatore Alessandro Munzi, durante un’azione di gioco, compiva un grave fallo entrando da dietro a gamba tesa su un avversario e dopo essere stato espulso, protestava urlando e mettendo le mani addosso all’arbitro spingendolo per tre volte; respinte le eccezioni del sodalizio reclamante in merito allo scambio di persona nell’identificazione del calciatore perché gli accertamenti in tal senso sono stati già svolti in primo grado e respinta la richiesta d’audizione di terze persone presenti alla gara perché non consentita dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva; ritenuto che ai sensi dell’art. 35 comma 1 del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come in essi riferiti; considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione della squalifica per cinque gare irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro Munzi appare di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo; per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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