COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. LAPEDONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE DE CAROLIS GIORGIO SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” LAPEDONA/TIRASSEGNO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 89 del 13.5.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. LAPEDONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE DE CAROLIS GIORGIO SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” LAPEDONA/TIRASSEGNO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 89 del 13.5.2015) L’A.S.D. Lapedona ha impugnato la decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Fermo e pubblicata sul citato Com. Uff. n. 89 del 13 maggio 2015, con cui veniva inflitta al calciatore DE CAROLIS Giorgio, asseritamente tesserato a favore della medesima società, la sanzione in epigrafe, chiedendone, anche innanzi a questa Corte, una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha asserito di non poter riferire nulla in ordine ai fatti ascritti al calciatore in questione in base al referto del Commissario di campo. Il Giudice sportivo ha tratto la propria decisione esclusivamente dal rapporto del Commissario di campo e, ritenuta l’utilizzabilità di tale mezzo probatorio, ha applicato la sanzione impugnata. L’art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi “riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro”. Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di gioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l’esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. L’art. 35 del Codice di giustizia sportiva dispone, ai punti 1.3 ed 1.4, che anche alle gare della LND - quale quella in esame - limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti e percepiti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal Commissario di campo. Le attribuzioni dei suddetti Organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali sopra richiamate. Non si intende, invero, disconoscere l’ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti - come eventuale presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati - restano confinate ai sopraccennati “spazi dedicati”. In altri termini, il presente Collegio ritiene che, almeno stante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, come indicate dalle disposizioni federali sopra richiamate. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere annullata la parte di sanzione relativa alla condotta inerente le frasi ingiuriose e minacciose proferite dal calciatore al Commissario di campo ed ai sostenitori della squadra avversaria, ascritta al De Carolis Giorgio sulla base del solo rapporto del Commissario di campo stante l’inutilizzabilità di tale mezzo probatorio per il Giudice sportivo per questi fatti, con conseguente trasmissione degli atti - limitatamente a tale parte di condotta - alla Procura Federale della FIGC per le valutazioni e le iniziative di competenza. Quanto alla ulteriore parte di condotta ascritta al calciatore in questione, inerente lo sputo indirizzato al Commissario di campo, pur senza colpirlo, integrando tale gesto un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, correttamente il primo Giudice ha posto il rapporto del Commissario di campo a presupposto della sanzione applicata. Nel merito, le modalità della condotta posta in essere nell’occasione dal De Carolis nei confronti del Commissario di campo quale Organo federale, non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, derivandone, pertanto, un inevitabile inasprimento, per la gravità del gesto dello sputare che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo anche più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende.P.Q.M.la Corte sportiva d’appello territoriale, sul reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Lapedona, così decide:annulla l’impugnata delibera nella parte inerente le condotte ingiuriose e minacciose, con trasmissione degli atti alla Procura federale della FIGC per quanto di competenza;ridetermina la sanzione applicando al calciatore DE CAROLIS Giorgio la squalifica fino al 15 novembre 2015;ordina la restituzione della tassa reclamo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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