COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. LAPEDONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE RUGGINELLI FANINI ANDREA SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” LAPEDONA/TIRASSEGNO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 89 del 13.5.2015) RECLAMO A.S.D. LAPEDONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PALMIERI DANIELE SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” LAPEDONA/TIRASSEGNO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 89 del 13.5.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. LAPEDONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE RUGGINELLI FANINI ANDREA SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” LAPEDONA/TIRASSEGNO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 89 del 13.5.2015) RECLAMO A.S.D. LAPEDONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PALMIERI DANIELE SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” LAPEDONA/TIRASSEGNO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 89 del 13.5.2015) Con distinti reclami, l’A.S.D. Lapedona ha impugnato le decisioni del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Fermo e pubblicate sul citato Com. Uff. n. 89 del 13 maggio 2015, con cui venivano inflitte ai calciatori sopra indicati le sanzioni in epigrafe, chiedendone, anche davanti a questa Corte, una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha asserito di non avere udito i calciatori in questione proferire le espressioni ai medesimi ascritte in base al referto del Commissario di campo. I reclami, per evidente connessione oggettiva, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia. Il Giudice sportivo ha tratto le proprie decisioni esclusivamente dal rapporto del Commissario di campo e, ritenuta l’utilizzabilità di tale mezzo probatorio, ha applicato le sanzioni impugnate, sopra trascritte. L’art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi “riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro”. Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di gioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell’ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l’esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. L’art. 35 del Codice di giustizia sportiva dispone, ai punti 1.3 ed 1.4, che anche alle gare della LND - quale quella in esame - limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti e non percepiti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal Commissario di campo. Le attribuzioni dei suddetti Organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali sopra richiamate. Non si intende, invero, disconoscere l’ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti - come eventuale presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati - restano confinate ai sopraccennati “spazi dedicati”. In altri termini, il presente Collegio ritiene che, almeno stante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, come indicate dalle disposizioni federali sopra richiamate. Per il resto dei casi, come nelle fattispecie in argomento - caratterizzata da espressioni ingiuriose proferite da calciatori al rientro negli spogliatoi e quindi a gara terminata - i resoconti ufficiali dei Commissari di campo possono, al più, innescare azioni di spettanza della Procura federale della FIGC in vista dell’eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento ingiurioso degli atleti. In definitiva, devono essere conseguentemente annullate le impugnate decisioni del Giudice sportivo e devono essere trasmessi gli atti alla Procura Federale della FIGC per le valutazioni e le iniziative di competenza. P.Q.M.la Corte sportiva d’appello territoriale, riuniti i reclami come innanzi proposti dall’A.S.D. Lapedona, così decide:annulla le impugnate delibere;dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale della FIGC per quanto di competenza;ordina la restituzione delle tasse reclamo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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