COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 04.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale a) Ricorso della Società U.S. MEGOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 82 del 14.05.2015 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Casale Corte Cerro – Megolo in data 10.05.2015, Playoff Terza Categoria girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 04.06.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
a) Ricorso della Società U.S. MEGOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 82 del 14.05.2015 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Casale Corte Cerro - Megolo in data 10.05.2015, Playoff Terza Categoria girone D Con ricorso inviato in data 20.05.2015, la Società MEGOLO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Corghi Davide con la squalifica fino al 30.11.2015 per aver colpito intenzionalmente l’arbitro, nonché sanzionato i calciatori Callea, Di Luca, Manfroni, Medar, Rizzo, Stasolla, Tazzinelli, Tonietti e Vona con la squalifica per due gare per aver spintonato ed offeso il direttore di gara. Con riferimento alle squalifiche per due gare, si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) del CGS, non sono impugnabili e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che comportino la “squalifica dei calciatori fino a due giornate ”. E nel caso di specie, la sanzione comminata a tutti i calciatori della società ricorrente (eccezion fatta per Corghi) è pari a due giornate di squalifica. Né è consentita alcuna “revisione”, così come si invoca nel ricorso, alla luce del lamentato “stato confusionale” in cui si sarebbe trovato il direttore di gara, reo di avere redatto un referto incompleto ed inveritiero, così come ribadito in sede di audizione personale da parte del presidente della società ricorrente. Il referto, che come noto rappresenta piena prova dei fatti, è sintetico ma chiaro ed inequivoco. E rappresenta una situazione di grave e diffusa perdita di controllo da parte di numerosi calciatori (e non solo) della società Megolo. Società che, con riferimento alla sanzione inflitta al calciatore Corghi Davide, chiede una riduzione della sanzione, sostenendo l’assenza di intenzionalità del gesto, privo inoltre di effettivo carico lesivo. L’intenzionalità del gesto, lo si ripete, è affermata in modo nitido nel referto, dove con obiettività si dà conto della debole intensità della manata. Circostanza che consente un contenimento della sanzione. Per tali motivi, si RIDUCE La sanzione comminata al giocatore Corghi Davide disponendo la squalifica del medesimo fino al 31 ottobre 2015, e si dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto con riferimento alla squalifica dei calciatori Callea, Di Luca, Manfroni, Medar, Rizzo, Stasolla, Tazzinelli, Tonietti e Vona. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.
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