COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. UGENTO del 26/4/2015 (Reclamo della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 e inibizione dirigente STICCHI Rosario di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 30/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 28 Maggio 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. UGENTO del 26/4/2015 (Reclamo della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 e inibizione dirigente STICCHI Rosario di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 30/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - ritenuto che il reclamo proposto dalla società A.S.D. CAPO DI LEUCA può trovare solo parziale accoglimento limitatamente alla inibizione inflitta al dirigente STICCHI Rosario il cui comportamento può ritenersi meramente antisportivo e irriguardoso nei confronti di calciatori avversari per cui adeguata si appalesa la sanzione della inibizione fino al 15/11/2015 (tenuto conto della conclusione del campionato in corso e dell’avvio della nuova stagione sportiva da settembre 2015); - considerato che va condivisa e confermata l’ammenda di € 200,00 comminata dal Primo Giudice non essendo emersi elementi tali da escludere la presenza di persona estranea nello spogliatoio dell’arbitro accompagnata da frasi irriguardose nei confronti dello stesso P.Q.M. DELIBERA - ridursi a 15/11/2015 la inibizione inflitta al dirigente STICCHI Rosario; - Confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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