COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.58/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE CRISANTI (dirigente accompagnatore della A.S.D. Campofelice Calcio); POL. D. CITTA’ DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (già A.S.D. Campofelice Calcio).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.58/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE CRISANTI (dirigente accompagnatore della A.S.D. Campofelice Calcio); POL. D. CITTA’ DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (già A.S.D. Campofelice Calcio). La Procura Federale con nota 9649/1067/pf13-14/GR/pp del 28 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: Il sig. Salvatore Crisanti, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Campofelice Calcio in occasione delle gare di Coppa Sicilia Campofelice Calcio/Finale del 15/09/2013 e Finale/Campofelice Calcio del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Antonino La Rocca, non regolarmente tesserato; La Pol. D. Citta’ Di Campofelice Di Roccella (già A.S.D. Campofelice Calcio), per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente. All’udienza dibattimentale, alla quale le parti deferite sono state ritualmente convocate, è comparso il segretario della società che ha evidenziato come si sia trattato di un inadempimento dovuto a mera dimenticanza di invio della richiesta di tesseramento del tecnico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi quattro di inibizione per il sig. Salvatore Crisanti e l’ammenda di € 600,00 per la Pol. D. Citta’ di Campofelice di Roccella). Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare rimane provato che nelle suindicate gare, nelle rispettive distinte, risulta inserito quale allenatore della A.S.D. Campofelice Calcio il nominativo del sig. Antonino La Rocca (allenatore di base – cod. 107.462), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società. Le distinte di gara di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Salvatore Crisanti, dirigente accompagnatore della A.S.D. Campofelice Calcio, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione, nel cui interesse quest’ultimo ha espletato l’attività indicata. Associazione oggi denominata quale Pol. D. Citta’ di Campofelice di Roccella (matr. 940888) all’esito di fusione del 31/05/2014. Le sanzioni seguono come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Salvatore Crisanti, quale dirigente accompagnatore, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; - alla Pol. D. Citta’ di Campofelice di Roccella l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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