COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 607/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Vigor Montelepre (matr. 79621) Sig. Cucchiara Natale (Presidente all’epoca dei fatti) N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38 DEL 26 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 607/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Pol. Vigor Montelepre (matr. 79621) Sig. Cucchiara Natale (Presidente all’epoca dei fatti) N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 13/03/2015 prot. 11.925 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando copia della certificazione medica (acquisita agli atti) relativa al solo calciatore Ioco Simone, nulla producendo a difesa degli altri tesserati deferiti. Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alla posizione del calciatore Ioco Simone, ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone il proscioglimento del calciatore Ioco Simone e applica: l’ammenda di € 210,00 a carico della Pol. Vigor Montelepre (matr. 79621); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Cucchiara Natale; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Candela Salvatore, Candela Barone Antonio, Caponetto Alessandro, Licari Giuseppe, Murano Ernesto, Spinnato Alessio, Tinervia Giuseppe, (tesserati Pol. Vigor Montelepre all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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