COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 104. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI 1983 / VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. – GARA DEL 10.1.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 104. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CASTELFRANCI 1983 – GARA ATLETICO CASTELFRANCI 1983 / VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. – GARA DEL 10.1.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 4 maggio 2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Vincenzo Nigro Bagnoli I. ha chiesto che la gara indicata in epigrafe venisse data persa (per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Cresta Antonio, utilizzato nella gara in esame) a carico della società Atletico Castelfranci 1983. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 107 del 23 aprile 2015, pagg. 2226 / 2227, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso, in relazione alla posizione dell’innanzi nominato calciatore. La decisione è stata impugnata dalla società Atletico Castelfranci 1983, con atto regolarmente inviato alla controparte. In punto di fatto, la Corte rileva che, in data 12 dicembre 2014, è stata spedita, in formato cartaceo, la lista di trasferimento del calciatore Cresta Antonio, dalla Polisportiva Castelfranci alla società Atletico Castelfranci 1983. La raccomandata è pervenuta, al Comitato Regionale Campania della L.N.D., il 9 gennaio 2015. Con nota del 23 gennaio 2015, n. 793, l’Ufficio Tesseramento di quest’ultimo comunicava l’impossibilità di registrare il trasferimento, in quanto, come previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 169/A, pubblicato anche in allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 4 luglio 2014, la lista di trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, o “non professionista”, avrebbe dovuto essere spedita nei termini indicati nel richiamato Comunicato Ufficiale ed, inoltre, avrebbe dovuto pervenire al Comitato Regionale entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti: nel caso in esame, quindi, la spedizione doveva avvenire entro le ore 19.00 di martedì 16 dicembre 2014 ed il plico doveva pervenire al C.R. Campania entro il 26 dicembre successivo, con proroga, data la festività, al giorno seguente, 27 dicembre 2014. Non assumono rilevanza, nel caso di specie, gli atti relativi a diverso procedimento, richiamati dalla reclamante, i quali attengono ad altri nominativi e ad altra procedura (liste di svincolo). Né può assumere rilevanza la pur certa buona fede della reclamante, in quanto la regolarità del trasferimento è condizionata al dato obiettivo del perfezionamento di circostanze, la cui mancata realizzazione rende di per sé nulli e improduttivi di effetti la procedura e gli atti precedentemente posti in essere. In realtà, dato il chiaro tenore delle norme pubblicate e richiamate, la reclamante, prima di utilizzare il calciatore Cresta Antonio, avrebbe avuto l’onere di accertarsi che la lista di trasferimento fosse effettivamente pervenuta al Comitato Regionale nei tempi previsti dalla normativa. Se a tanto avesse provveduto, non sarebbe incorsa nelle vicissitudini di cui si discute. Per completezza, la Corte rileva che nel fascicolo si rinviene ulteriore richiesta del 21 aprile 2015 della reclamante alla F.I.G.C., di considerare valido il trasferimento del calciatore Cresta, ma tale richiesta (che non ha avuto esito positivo) non può incidere sul presente procedimento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Castelfranci 1983; dispone addebitarsi la tassa reclamo, in quanto non versata, sul conto della società reclamante.
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