COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 106. DELIBERA C.S.A.T.: RECLAMO REAL SASSO 12 – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS / REAL SASSO 12 DEL 18.3.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 106. DELIBERA C.S.A.T.: RECLAMO REAL SASSO 12 – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS / REAL SASSO 12 DEL 18.3.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 26.03.2015, pagg. 1971/1972/1973, Il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni, a carico della società reclamante: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ammenda di euro 600.00; quattro punti di penalizzazione in classifica ed, infine, la squalifica fino al 18.03.2020, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., a carico dei calciatori Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco. Con ricorso, presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante si è opposta alle citate decisioni, con la sola esclusione della perdita della gara, che non è stata impugnata. La tesi difensiva della reclamante può trovare parziale accoglimento. La Corte Sportiva valuta i fatti avvenuti come estremamente gravi nella loro dinamica, così come riportato nell’impugnata decisione del G.S.T. Non v’è dubbio alcuno che i calciatori indicati dal direttore di gara si siano resi responsabili di una brutale aggressione nei confronti dello stesso, così come si evince dagli atti ufficiali di gara e dalle dichiarazioni dell’arbitro, che costituiscono, nella giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Pertanto, la decisione impugnata va sicuramente confermata per la parte riguardante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, indipendentemente anche da eventuali responsabilità dell’arbitro. La stessa, però, va riformata nella parte in cui viene addebitata la penalizzazione di quattro punti in classifica e la sanzione accessoria pecuniaria. Infatti, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene che, ai fini del giudizio, debba darsi positiva rilevanza all’intervento del dirigente (sig. De Sarno) e dell’allenatore (sig. Lucania) della Real Sasso 12, dovendo darsi credito a quanto refertato dal direttore di gara (“solo grazie all’intervento dei sigg.ri De Sarno Giovanni e Lucania Antonio… evitavo ulteriori danni”) e ribadito in audizione (“confermo che l’intervento dei sigg.ri De Sarno e Lucania è stato tempestivo ed efficace”). La conseguenza è che deve essere ridotta a due punti la sanzione della penalizzazione in classifica e ad euro 400.00 la sanzione dell’ammenda. Per quanto attiene alle sanzioni inflitte ai calciatori, questa Corte Sportiva ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale, affinché ricostruisca l’esatta dinamica dei fatti ed accerti anche eventuali responsabilità dell’arbitro (accusato dalla società reclamante di aggressione ai danni dei calciatori medesimi). P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Sasso 12, di ridurre a due punti la sanzione della penalizzazione in classifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale; di ridurre l’ammenda ad euro 400.00; di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, a carico della società Real Sasso 12; di sospendere il giudizio per quanto attiene alle sanzioni inflitte ai calciatori Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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